Il Federal Civil Right Act è una legge statunitense del 1964 che vieta discriminazioni operate da esercizi pubblici sulla base di “race, color, religion, sex and national origin”. L’orientamento sessuale non è contemplato tra le categorie del testo. Molti Stati, ma non tutti, si sono autonomamente dotati di norme antidiscriminatorie che comprendessero anche l’orientamento sessuale. Tuttavia, negli ultimi mesi, in seguito alla decisione della Corte Suprema che ha aperto le porte al matrimonio egualitario in quanto diritto costituzionale, vi sono stati tentativi di legalizzare forme di discriminazione apparentemente volte alla difesa della libertà di culto. Queste iniziative hanno preso piede in quegli Stati dove, dato il vuoto legislativo determinato dai limiti del Civil Right Act, esiste ancora la possibilità di discriminare sulla base dell’orientamento sessuale. L’ultimo di questi frutti velenosi è la legge HB2 del North Carolina.

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L’esempio che viene sempre portato ad illustrare la materia del contendere è quello che io chiamo “del pio pasticcere”. Il nostro in difesa dei principi della propria fede reclama a gran voce il diritto a rifiutarsi di preparare la torta nuziale per una coppia di sposi dello stesso sesso. Questa situazione non rappresenta una pura ipotesi. Al contrario, si è realmente verificata a Lakewood, nello Stato del Colorado, quando David Mullins and Charlie Craig si sono visti rifiutare la preparazione della loro torta nuziale da parte di Jack Phillips, il manager di Masterpiece Cakeshop. Il contenzioso legale si è risolto del 2015, in favore dei coniugi Mullins-Craig, con la motivazione che la fede religiosa di Phillips non poteva essere utilizzata come pretesto per discriminare nell’ambito di un esercizio pubblico.

Senza uscire dalla pasticceria, un altro esempio, anch’esso realmente verificatosi, è quello di Marjorie Silva, una fornaia di Denver (sempre in Colorado) che si è rifiutata di preparare due torte che tale William Jack le aveva chiesto di decorare con immagini di coppie omosessuali accompagnate da chiose veterotestamentarie quali “L’omosessualità è un peccato detestabile” (Levitico 18:22). La causa è stata vinta dalla pasticcera poiché – tale è la motivazione – nell’ambito di un esercizio pubblico nessun tipo di discriminazione o “hateful or derogatory speech” possono essere condonati, tantomeno in nome della libertà di culto.

La libertà di culto nell’ambito della sfera pubblica e della netta separazione tra Stato e chiesa consiste nel diritto ai propri dogmi e alla propria fede, ma non può essere utilizzata a fini discriminatori. La discriminazione è invece ammessa all’interno delle congregazioni religiose dove, tranne poche eccezioni, gli uomini rivestono ruoli superiori alle donne, i bambini non godono di “piena cittadinanza” prima di aver completato una serie di obiettivi spirituali/rituali e dove, tranne rarissime eccezioni, non c’è posto per una piena integrazione delle persone omosessuali e transessuali. Le chiese e i luoghi di culto sono le sedi privilegiate della discriminazione e su di essa sono ontologicamente costituite. Ma si sceglie liberamente di farne parte e lo si fa nel proprio privato.

In Italia già si vocifera della possibilità dell’obiezione di coscienza per i pubblici ufficiali che non volessero trascrivere quella sottospecie di unioni (in)civili che, alla fine, il Parlamento faticosamente partorirà. Se il nostro fosse un paese laico, si comporterebbe con tali ipotetici ufficiali come il governo federale degli Stati Uniti si è comportato con Kim Davis. Questa signora, clerk dello Stato del Kentucky, è stata spedita per direttissima in galera (et ergo prontamente confortata ed incontrata dall’attuale pontefice) per essersi rifiutata di rilasciare, sulla base della propria fede religiosa, un certificato di matrimonio a una coppia gay.

Questo ci dovrebbero insegnare i recenti accadimenti d’oltre oceano: un pubblico ufficiale obbedisce solo alle leggi dello Stato. Ogni deroga a questo fondamentale principio è un vulnus che ci allontana dagli ideali di laicità, libertà e eguaglianza.

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