“Prosegue senza sosta la rivoluzione fiscale del governo, mirata a costruire un sistema più equo e giusto a vantaggio di cittadini e imprese. Le sanzioni amministrative verranno ridotte da un quinto a un terzo, avvicinandole ai parametri europei e introducendo un principio di maggiore proporzionalità”. Così una nota del viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo presenta il decreto sulle sanzioni tributarie che oggi ha ricevuto l’ok del Consiglio dei ministri. Il provvedimento, non tassello attuativo della delega fiscale, alleggerisce l’apparato sanzionatorio per chi evade le tasse attraverso la riscrittura del sistema previsto dal decreto legislativo del 18 dicembre 1997 e dal decreto 74 del 2000.

Leo ha ribadito che l’attuale sistema ha sanzioni “da esproprio”, come nel caso dell’Iva per la cui mancata dichiarazione vanno dal 120 al 240% del valore totale dell’imposta. E anche la Corte costituzionale ha messo nero su bianco la necessità di renderle “proporzionate”. Di qui la decisione è riportarle al livello europeo, arrivando al massimo al 60%, esclusi però casi di frodi e truffe e le omesse dichiarazioni. “Verranno colpiti i comportamenti fraudolenti, simulatori ed omissivi a danno del fisco. Lo Stato deve venire incontro ai contribuenti onesti, ma non può e non deve abbassare la guardia nei confronti di coloro che fanno i furbi”, ha chiosato Leo.

Sul fronte delle sanzioni penali la linea è quella di “arrivare ad una sorta di ‘reductio ad unum’ che consenta l’utile armonizzazione del profilo sanzionatorio fiscale con quello sanzionatorio penale, evitando la duplicazione delle sanzioni“: in sostanza l’obiettivo è di evitare che si cumulino sanzioni penali e tributarie per uno stesso reato. Questo si traduce nella esclusione della punibilità per omesso versamento delle imposte per “chi non può pagare per cause di forza maggiore“, a patto che rateizzi e versi “l’intera imposta, le sanzioni (ridotte) e gli interessi”, ha dichiarato il viceministro al termine del Cdm. Ignorando i dati su come vanno a finire le rottamazioni, con i contribuenti che in più della metà dei casi smettono di pagare dopo poche rate.

In più anche il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione finanziaria con circolari, interpelli o consulenze, “provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta“, non sarà punibile, “sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”. Infine, se concorrono circostanze che rendono “manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile”, la sanzione sarà ridotta fino a un quarto della misura prevista.

Tra le novità si prevede infine che la sanzione sia aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto, è incorso in altra violazione della stessa indole. In caso di particolare gravità della violazione, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà.

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