L’Ufficio delle Nazioni Unite per la Droga e Crimine (Unodc) stima che tra il 2 e il 5% del prodotto interno lordo (Pil) mondiale, che si aggira attorno ai 96.000 miliardi di dollari, viene riciclato ogni anno. Parimenti si stima che circa l’1,5% del Pil dell’Unione europea, che nel 2021 ammontava a 14.500 miliardi di euro, è oggetto di riciclaggio e che solo l’1% dei proventi criminali viene alla fine confiscato. In Italia la Dia ricorda di avere sequestrato e confiscato beni per un valore di circa 35 miliardi di euro in 21 anni di attività.

Questo e altri argomenti sono presenti nelle motivazioni dei tre progetti di legge contro il riciclaggio di denaro (Aml) e il finanziamento del terrorismo (Cft) approvati dagli eurodeputati delle commissioni Affari economici e monetari e Libertà civili, giustizia e affari interni. Dopo aver saltato il voto in Parlamento si avviano direttamente al negoziato con la commissione.

Avremo modo di approfondire nei prossimi articoli i diversi temi che le proposte di legge trattano. In una delle tre, quella dedicata alla stesura di un regolamento per prevenire l’uso del sistema finanziario per riciclare e finanziare il terrorismo, viene sottolineato che il concetto di titolarità effettiva è fondamentale per aumentare la trasparenza di strutture societarie complesse e facilitare la conformità alle norme antiriciclaggio.

Il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita. Insomma i veri proprietari di un ente privato quelli che nominano l’amministratore delegato o anche il presidente della società e che possono farlo in virtù magari della estrema complessità della struttura societaria. Il registro dei titolari effettivi, invece, è l’elenco di questi nomi per tutte le società che operano in un paese.

L’Italia è l’unico Paese dell’Unione europea assieme alla Lituania a non aver ancora reso operativo il Registro. La Commissione Europea, lo scorso 19 aprile, ha deciso di avviare una procedura di infrazione per la non corretta applicazione della Quinta Direttiva Antiriciclaggio. Il registro viene scritto è “strumento importante per far progredire la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, la corruzione, l’evasione fiscale e altri reati presupposti. L’accesso a tali informazioni aiuta anche le indagini”.

Mentre noi ci arrovelliamo da anni sui regolamenti attuativi come se il problema di contrastare il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo, fossero gli ultimi dei nostri problemi, l’Europa discute degli effetti della sentenza della Corte di giustizia europea, del 22 novembre 2022 che ha dichiarato l’illegittimità, alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della disposizione della direttiva (Ue) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015. Secondo la Corte, l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva, e quindi al Registro (BO), costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, rispettivamente sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta. Sospeso anche il sistema di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi (cd. “Boris” – Beneficial Ownership Registers Interconnection System), in Europa, avviato dal 22 marzo 2021.

In Italia, oramai è storia. Siamo all’avanguardia nella normativa antimafia, ma siamo perennemente in ritardo nell’applicazione delle normative antiriciclaggio. Si crea un cono d’ombra estremamente utile per i criminali.

In attesa che l’Italia dia alla luce questo fondamentale strumento i parlamentari europei, nella loro proposta, che va ben oltre le ipotesi della Commissione, tendono a circoscrivere gli aventi diritto d’accesso, come suggerisce la sentenza stessa, individuando un elenco minimo e non esaustivo di persone che hanno un legittimo interesse ad accedere alle informazioni sui titolari effettivi, superando così gli effetti della sentenza. Tra le categorie di persone autorizzate ad accedere al registro, vengono indicati i giornalisti e le organizzazioni non governative in primis. Fermo restando che norme ulteriori di carattere nazionale possano prevedere un accesso più ampio “a specifiche informazioni utili sulla base di diversi obiettivi di interesse generale o di diritti all’informazione”.

In attesa della pubblicazione del Registro vogliamo, però, già sottolineare l’importanza che in sede di recepimento in Italia della prossima Sesta Direttiva, una volta definitivamente approvata dall’Europa, il libero accesso del Registro (BO) deve essere garantito alle Pubbliche Amministrazioni, che sono di fatto, obbligate ad applicare la norma antiriciclaggio (articolo 10 del Dlgs 231 del 2007), ma che per il momento non hanno diritto di verificare la correttezza delle dichiarazioni delle società che vincono appalti, sottoscrivono convenzioni urbanistiche o concessioni. Una incongruenza dannosissima, proprio perché si parla di risorse pubbliche, tramite le quali il riciclaggio può avvenire e anche perché “il comparto pubblico”, come viene scritto nella newsletter della Unità di Informazione Finanziaria (UIF) del gennaio 2022, “pur mantenendosi, in termini numerici, su livelli di collaborazione ancora esigui, ricopre un ruolo fondamentale nella lotta al riciclaggio e assumerà ulteriore rilievo con l’avvio della fase operativa del Pnrr, della cui attuazione le PA saranno elemento cardine”.

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