La preside li ha sospesi tutti perché non ha trovato il ragazzo che ha urinato nell’antibagno della scuola ma dopo un mese ad annullare “per incompetenza”, il provvedimento della dirigente del liceo classico “Tasso” di Salerno, è il Tar della Regione Campania: secondo i giudici della sezione prima, ai quali hanno fatto ricorso i genitori degli studenti, non spettava al capo d’istituto punire gli allievi ma al Consiglio di classe. Una vittoria per mamme e papà ma anche per gli studenti difesi dall’avvocato Marcello Giuseppe Feola. Il caso era scoppiato ad inizio marzo. Carmela Santarcangerlo, preside della scuola che s’affaccia su piazza San Francesco, era stata avvertita che al piano terra dell’edificio scolastico, qualcuno aveva fatto pipì durante l’orario delle lezione nella parte antistante il bagno dei maschi.

Difficile individuare il responsabile dell’atto vandalico. Ma di fronte all’impossibilità di rimproverare chi ha urinato, la preside aveva deciso una punizione sommaria: sospensione per un giorno – con obbligo di frequenza – di tutti gli studenti maschi delle dieci classi del liceo classico Tasso di Salerno, allocate sullo stesso piano del bagno. Non solo. I coordinatori di classe hanno annotato la sanzione sul registro di classe. Un atto che non è piaciuto per nulla ai parenti dei ragazzi tanto che la dirigente in quei giorni ha dichiarato a “Il Mattino”: “Sto ricevendo chiamate di genitori con richiesta di spiegazione, ma serviva assolutamente un messaggio forte. Quello che è accaduto, in un ambiente didattico, nel liceo Tasso è inaccettabile”. Nessun passo indietro. Il 4 marzo alcuni genitori proponevano alla preside, attraverso una mail, di annullare il provvedimento in autotutela ma nulla da fare.

A quel punto sono passati nelle mani del tribunale amministrativo regionale che si è pronunciato con una sentenza firmata dal presidente Leonardo Pasanusi. Il Tar ha fatto affidamento all’articolo 4 comma 6 del Dpr 249/1998 ove si specifica che “le sanzioni e provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. Lo stesso regolamento d’istituto prevede che l’organo competente dev’essere appunto il Consiglio di classe, non il dirigente. Da qui la pronuncia del Tar che ha accolto il ricorso “con riferimento al vizio di incompetenza” annullando i provvedimenti impugnati e “indicando nel Consiglio di classe l’organo competente ad adottare le relative determinazioni”. Una sconfitta per Carmela Santarcangerlo che da mercoledì, dopo le vacanze pasquali, sarà costretta ad annullare la sospensione cancellandola anche dai registri.

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