Ci sono prove eclatanti che Licio Gelli e Federico Umberto D’Amato , e quindi il capo della P2 e quello dei servizi segreti, contribuirono all’organizzazione della strage di Bologna. Lo scrivono i giudici della corte di Assise di Bologna motivando la sentenza di condanna all’ergastolo di Paolo Bellini. “All’esito dell’istruttoria, si deve ritenere raggiunta la prova che Paolo Bellini fece parte del commando che eseguì materialmente la strage del 2 agosto 1980, con mansioni esecutive e di raccordo con gli altri concorrenti”, scrivono i giudici in oltre 1700 pagine di motivazioni, in cui ricostruiscono le responsabilità della strage del 2 agosto 1980.

Il processo – Bellini, ex terrorista di Avanguardia Nazionale, è ritenuto esecutore delle strage in concorso con i quattro estremisti neri già condannati: Giusva Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini. I primi tre sono stati riconosciuti colpevoli in via definitiva, il quarto solo in primo grado. Ma non sono i soli. Oltre a Bellini, infatti, la procura generale aveva ipotizzato il coinvolgimento nell’organizzazione della strage del capo della P2 Licio Gelli, del suo braccio destro Umberto Ortolani, del potentissimo capo dell’ufficio Affari riservati del Viminale, Federico Umberto D’Amato, e del piduista senatore del Msi, Mario Tedeschi.

Così è stato incastrato Bellini – “Possiamo ritenere fondata l’idea, e la figura di Bellini ne è al contempo conferma ed elemento costitutivo, che all’attuazione della strage contribuirono in modi non definiti, ma di cui vi è precisa ed eclatante prova nel documento Bologna, Licio Gelli e il vertice di una sorta di servizio segreto occulto che vede in D’Amato la figura di riferimento in ambito atlantico ed europeo”, scrive la corte, presieduta dal giudice Francesco Caruso. Che poi spiega quale è la prova che ha incastrato Bellini a quarant’anni dalla bomba che fece 85 morti e 200 feriti. “Si deve necessariamente partire dalla constatazione – si legge nelle motivazioni – della prova granitica della presenza di Bellini il 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, poiché egli fu ripreso in alcuni fotogrammi di un filmato amatoriale girato dal turista Harald Polzer, che si riferiscono ad un momento di pochi minuti successivo alla deflagrazione”. Come si fa però ad avere la certezza che il giovane con i baffi inquadrato dalla telecamera di Polzer fosse proprio Bellini? “La predetta conclusione è autorizzata da un altro elemento, che è sopravvenuto nel corso dell’istruttoria dibattimentale e che era, invece, ancora incerto nella fase delle indagini preliminari, consistente nell’avvenuto riconoscimento dell’imputato in termini di certezza da parte di Maurizia Bonini all’udienza del 21 luglio 2021″, si tratta dell’ex moglie di Bellini, che ha riconosciuto l’ex marito nel filmato registrato pochi minuti dopo l’esplosione alla stazione di Bologna. Secondo i giudici la deposizione della donna segna infatti “due profili decisivi” di questo processo. “Da un lato la donna ha demolito l’alibi che all’epoca permise di scagionare Bellini, affermando che la mattina del 2 agosto 1980 questi arrivò a Rimini non alle 9, ma molto più tardi, verso l’ora di pranzo”. Dall’altro, appunto, Maurizia Bonini “ha riconosciuto l’ex marito nel filmato di Polzer, girato alla stazione di Bologna la mattina del 2 agosto 1980, mentre camminava sul binario 1, subito dopo l’esplosione”, avvenuta alle 10.25.

“Rivedere il giudizio su Picciafuoco” – I giudici vanno poi oltre e scrivono che “per quanto si tratti di una notazione non giuridica e che attiene invece a una valutazione di comune buon senso, gli elementi di prova ravvisabili a carico di Paolo Bellini si palesano, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, come di gran lunga maggiori e più incisivi rispetto a quelli ravvisati a carico di altri soggetti che sono stati condannati per lo stesso fatto”. Ma nella sentenza non si parla solo di Bellini. Un passaggio è dedicato anche a Sergio Picciafuoco, un altro ex Nar, presente alla stazione di Bologna la mattina della strage, prosciolto da tutte le accuse nel 1997. “Fermo restando ovviamente il giudicato di assoluzione nei confronti di Sergio Picciafuoco ai sensi dell’articolo 649 cpp, si tratta di un giudizio che merita oggi di essere rivisto, sia alla luce delle nuove emergenze probatorie, sia alla luce di una visione di insieme di tutto il materiale acquisito nell’ambito di più procedimenti”. Picciafuoco, però, è morto nel marzo del 2022: fu prosciolto da tutte le accuse nel 1997.

“Non ci sono prove su passaggio di denaro alla P2” – Sugli altri Nar già condannati, invece, i giudici scrivono che non ci sono prove di un passaggio effettivo di denaro a favore degli esecutori materiali della strage. Nell’indagine la Procura generale aveva collegato la presenza a Roma, nello stesso periodo, del factotum di Gelli Marco Ceruti e dei terroristi. Ma per i giudici “se i silenzi, le contraddizioni e i repentini mutamenti di versione di Fioravanti e Mambro lasciano intendere che essi avessero sicuramente qualcosa da nascondere in relazione ai loro spostamenti nelle giornate del 30 e 31 luglio 1980 – e ciò avvalora la tesi della loro responsabilità per la strage – tuttavia, un simile contegno non può ritenersi sufficiente a provare anche la ricezione della predetta somma di denaro da parte dei terroristi, in ordine alia quale non consta la sussistenza di prove dirette”. Resta tuttavia, “come dato indiziante grave, la considerazione che a partire da un certo momento nella loro difesa, Mambro e Fioravanti hanno cercato di trovare un modo per spostarsi lontano proprio nella giornata del 31 luglio, che è quella in cui ragionevolmente potrebbe essere stata loro consegnata una somma di denaro in contanti“. La corte però sottolinea che “anche un terrorista della nuova generazione come Fioravanti, nella sua smania di protagonismo, si avvicinò progressivamente ad elementi di spicco del neocostituito gruppo ‘Costruiamo l’Azionè come Paolo Signorelli e Fabio De Felice, i quali a loro volta erano strettamente legati ai servizi segreti e a Licio Gelli”. I giudici ricordano che “la prossimità di Fioravanti ai soggetti sopra menzionati così come i suoi accertati rapporti diretti con Licio Gelli, inducono a ritenere che l’idea di colpire Bologna nacque in quello stesso contesto e fu coordinata da un livello superiore, avvalendosi anche dell’opera dei servizi deviati”. Per la corte non si deve dimenticare che Fioravanti “in quel momento era considerato sul piano operativo il soggetto più determinato ed incontenibile e, dunque, di fronte all’invito a partecipare ad un’impresa così eclatante, si poteva prevedere che non si sarebbe tirato indietro”. Altri esecutori materiali “furono scelti, probabilmente da figure di vertice dell’eversione nera o forse da esponenti dei servizi, tra personaggi che offrivano garanzie assolute di riserbo, per la loro appartenenza politia o per la loro condizione di latitanza”. Infine, “dietro a tale macchinazione si muoveva, sulla base di consistenti indizi, Licio Gelli“.

“Le causali della strage sta nel contesto politico internazionale” – E proprio a proposito di Gelli i giudici proseguono: “Cioè che si può dire, all’esito dell’indagine della Procura generale e del dibattimento, e che l’ipotesi sui mandanti non è un’esigenza di tipo logico-investigativo, ma un punto fermo”. “La strage di Bologna – ragiona la Corte – ha avuto dei mandanti tra i soggetti indicati nel capo d’imputazione, non una generica indicazione concettuale, ma nomi e cognomi nei confronti dei quali il quadro indiziario e talmente corposo da giustificare l’assunzione di uno scenario politico, caratterizzato dalle attività e dai ruoli svolti nella politica internazionale da quelle figure, quale contesto operativo della strage di Bologna”. Secondo i giudici “anche la causale plurima affonda radici nella situazione politico-internazionale del paese e nei rapporti tra estremisti neri e centrali operative della strategia della tensione sui finire degli anni Settanta”. E’ quindi “nella complessa realtà politica di quegli anni che vanno trovate le causali della strage, una causale la cui individuazione va compresa allargando ancora di più il campo di osservazione cui ci si è dovuti necessariamente contenere in questo processo”. E ancora, continua la corte, “anche coloro che si resero verosimilmente mandanti e/o finanziatori della strage, pur senza appartenere in modo diretto a gruppi neofascisti, condividevano i predetti obiettivi antidemocratici di fondo ed ambivano all’instaurazione di uno Stato autoritario, nell’ambito del quale fosse sostanzialmente impedito l’accesso alla politica delle masse”.

“Strage coordinata da funzionari dei servizi” – In definitiva, dunque, per i giudici “deve ritenersi che l’esecuzione materiale della strage di Bologna sia imputabile ad un commando di soggetti provenienti da varie organizzazioni eversive, tra i quali era presente Paolo Bellini, uniti dal comune obiettivo di destabilizzazione dell’Ordine democratico, coordinati dai funzionari dei servizi segreti o da altri esponenti di apparati dello Stato, che a loro volta rispondevano delle direttive dei vertici della Loggia P2, a cui avevano giurato fedeltà, con un vergognoso tradimento della Costituzione Repubblicana”.

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