L’unico dato certo è che, per la terza volta, il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà votare per il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria. Ma almeno lo potrà fare tendendo “conto di tutti i dati e i documenti che sono definitivamente acquisiti alla procedura e cristallizzati al momento della presentazione delle domande dei candidati, e che devono essere oggetto di valutazione obbligatoria secondo la legge, il regolamento o l’atto amministrativo di auto-vincolo vigenti al momento dell’indizione della procedura comparativa”. In questo modo il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso con il quale il Csm ha chiesto di revocare la sentenza di ottemperanza disposta a fine gennaio dai giudici amministrativi che, per la seconda volta, avevano annullato la nomina di Giovanni Bombardieri a procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, accogliendo l’appello proposto da Raffaele Seccia, l’ex procuratore di Lucera e attuale sostituto pg in Cassazione.

Ma andiamo con ordine: la nomina di Bombardieri a procuratore di Reggio Calabria, che risale al 2018, era stata annullata una prima volta nel maggio dello scorso anno dal Consiglio di Stato in accoglimento di un primo ricorso presentato da Seccia che era stato rigettato in primo grado dal Tar del Lazio. Il 22 luglio il Plenum del Csm aveva confermato all’unanimità la nomina di Bombardieri, ribadendo la decisione che aveva assunto quattro anni prima. Ma anche questa seconda nomina è stata annullata dal supremo organo amministrativo che ha prima accusato il Csm di inottemperanza e poi gli ha ordinato di pronunciarsi di nuovo. Una decisione, quella del Consiglio di Stato, che secondo il Csm era “affetta da un macroscopico errore di fatto”. Il riferimento era all’ “affermazione secondo cui Seccia sarebbe l’unico fra i due candidati a poter vantare un’esperienza in tema di coordinamento investigativo”.

Per il Consiglio superiore della magistratura, infatti, questa affermazione “è clamorosamente erronea” così come è un “dato grossolanamente errato quello secondo il quale Bombardieri non avrebbe mai svolto funzioni di coordinamento investigativo in procedimenti” di mafia. Reati di cui, invece, il magistrato calabrese si è occupato “continuativamente per 21 anni, sia nelle funzioni giudicanti che requirenti e, quanto a queste ultime, per 4 anni presso la Dda di Roma, presso la Dda di Reggio Calabria e, da ultimo, presso la Dda di Catanzaro, tanto nella veste di coordinatore, quanto di componente titolare di fascicoli”. A Catanzaro, inoltre, Bombardieri è stato procuratore aggiunto, “ricoprendo quindi un ruolo di primo piano nell’organizzazione dell’intero ufficio e non soltanto con riferimento al gruppo di magistrati ad esso assegnati”. Ma è stato anche vicario del procuratore Nicola Gratteri, in una Distrettuale che vanta 26 sostituti, molti di più rispetto alle Procure di Lucera (5 sostituti), oggi soppressa, o di Fermo (4 sostituti) dove ha lavorato Seccia che, dal canto suo, ha “esercitato il coordinamento della Dda di Bari solamente per 7 mesi peraltro in epoca risalente (dal febbraio al settembre 2010) in qualità di sostituto procuratore”.

Accogliere il ricorso di Seccia e sostenere che Bombardieri non ha “mai svolto funzioni di coordinamento investigativo”, per il Csm, è stato “un puro abbaglio dei sensi” da parte del Consiglio di Stato che, se da una parte ha deciso di non revocare la sentenza di ottemperanza emessa a gennaio, dall’altra ha accolto “in parte” il ricorso di Bombardieri e “ha dettato i criteri definitivi” attraverso i quali il Csm dovrà rivotare nei successivi 30 giorni per il procuratore di Reggio Calabria. Nel farlo il Consiglio superiore della magistratura dovrà valutare “tutti gli atti già acquisiti nel procedimento” e, “nell’esaminare le autorelazioni dei magistrati, non potrà limitarsi a desumere la sussistenza dei dati dichiarati, ma dovrà confrontarli con la documentazione fornita dai candidati a supporto delle proprie candidature, verificando l’idoneità di tale documentazione a comprovare quanto dichiarato e rinnovando il giudizio comparativo”. I toni della sentenza di oggi, in sostanza, sono più morbidi rispetto a quelli utilizzati nella sentenza di ottemperanza. E sicuramente restituiscono al Csm il suo diritto di decidere chi dovrà essere nominato procuratore della Repubblica di Reggio Calabria: “Non vi è alcuna preclusione per il Csm (né vi potrebbe essere) – scrive il Consiglio di Stato – di prendere in esame in sede di riesercizio del potere tutti gli atti e i documenti acquisiti nel concluso procedimento amministrativo”. Un po’ quello che il Csm ha sempre chiesto al Consiglio di Stato che, con questa sentenza, non ha fatto un passo indietro ma neanche muro contro la conferma del procuratore Giovanni Bombardieri.

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