Retromarcia dell’Antitrust sulle variazioni unilaterali delle tariffe di luce e gas proposte dalle società ai propri utenti, che ridimensiona totalmente i suoi ultimi provvedimenti ordinando di ripristinare i vecchi prezzi solo ai casi di contratti senza “effettiva scadenza”. Una decisione presa dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato in questa direzione e alla luce della conferma dell’esclusione delle offerte scadute o in scadenza dal blocco (fino al 30 giugno 2023) anche nel Milleproroghe approvato dal governo, che in corner ringrazia “il presidente dell’Antitrust Rustichelli”. Risultato: una parte dei consumatori finisce l’anno con il cerino in mano e con un preavviso di bollette ancora più salate. Alla luce della recente ordinanza del Consiglio di Stato che ha accolto la richiesta di Iren di escludere i contratti in scadenza dal blocco, il Garante ha infatti deciso di confermare solo parzialmente i provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie e ha lasciato cadere del tutto quelli emessi verso Hera e A2A, escludendo quindi la parte che riguarda le condizioni in scadenza.

Il Consiglio di Stato, ricorda la nota dell’Antitrust, ha circoscritto la portata del blocco al solo “ius variandi per contratti che non siano scaduti e non ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti”. Dunque, le cinque società “non potranno variare le condizioni economiche delle forniture ai consumatori, ai condomini e alle microimprese che non hanno una effettiva scadenza”. Entro cinque giorni, Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie dovranno comunicare all’Autorità l’avvenuta esecuzione dei provvedimenti di sospensione. Quanto ad Hera e A2A, “l’Autorità non ha ravvisato gli estremi per la conferma dei relativi provvedimenti cautelari atteso che, sulla base dei documenti acquisiti, risulta che le variazioni dalle medesime comunicate hanno riguardato offerte economiche effettivamente in scadenza”.

Nel mentre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Milleproroghe, che conferma la proroga dello stop alle modifiche unilaterali introdotto dal governo Draghi dal 30 aprile al 30 giugno 2023, escludendo anch’esso le offerte in scadenza. Il divieto, si legge nel provvedimento, “non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte”. Secondo il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, “la norma punta ad un doppio obiettivo: proteggere cittadini e consumatori in questi mesi difficili e allo stesso tempo garantire e tutelare l’iniziativa economica di quelle aziende più esposte al perdurare dell’instabilità dei mercati energetici”. Il ministro coglie poi l’occasione di ringraziare il Garante: “Ringrazio il Presidente dell’Antitrust Rustichelli che ha segnalato la questione consentendoci di collaborare alla risoluzione della problematica”.

Dunque una forte sterzata rispetto ai provvedimenti dell’Antitrust, che avevano cercato di tutelare i consumatori facendo rientrare nel blocco tutti i contratti anche quelli scaduti o in scadenza. Ora il rischio è che, a fronte di un prezzo bloccato fino a giugno dei contratti non in scadenza, le società cerchino di recuperare quanto perso con il rinnovo dei contratti in scadenza, le cui tariffe in ogni caso saliranno. Del resto la stessa Iren, a cui il CdS ha dato ragione, ammetteva già questa estate che “la conseguenza non prevista dalle norme” (dl Aiuti bis, ndr) sarà che “alla scadenza dei contratti (in gran parte dal 1° dicembre 2022) tali prezzi risentiranno di molto, e in un unico stacco di fatto nel pieno periodo invernale, dell’incremento dei costi delle materie prime di queste ultime settimane”.

Il caso Iren è comunque ancora aperto. L’Antitrust a ottobre aveva adottato quattro provvedimenti cautelari nei confronti delle società Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti, sempre per non aver rispettato il blocco e anche qui, per Iren, si includevano i contratti anche scaduti e in scadenza. Per ora però in questo caso i provvedimenti cautelari vanno avanti e per metà febbraio è attesa la sentenza di merito del Tar del Lazio. Questo perché, in realtà, Iren ha fatto una doppia manovra: almeno a partire dal mese di maggio 2022, ha inviato ai clienti una proposta di modifica unilaterale del contratto. Dopo l’Aiuti-bis, Iren ha annullato la precedente comunicazione e ha inviato un’ulteriore comunicazione alla clientela, in cui faceva sapere che era in scadenza di validità il prezzo fisso applicato al contratto e che quindi sarebbe stato aumentato.

Quindi le comunicazioni di agosto inviate ai clienti con contratti in scadenza sostituiscono quelle inviate a maggio-luglio in cui di parlava di “variazioni unilaterali”. Al punto 20 del provvedimento Antitrust si legge che è “Iren stessa che ammette come la condotta ora in esame sia stata posta in essere al fine di sostituire le prospettate modifiche unilaterali delle condizioni di fornitura, palesando quindi un’evidente identità, sia di fine sia di risultato, con quanto espressamente vietato dalla citata disposizione normativa, confermando quindi che la nuova condotta si sostanzia in una palese modalità di elusione del citato divieto”.

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