Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale. In altre parole, è la stretta sul riscaldamento necessaria per ridurre i consumi di gas. Ecco che cosa prevede il decreto.

Limite orario – Per tutta la stagione invernale 2022/23 il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, spiega il ministero della Transizione ecologica, “è ridotto di un’ora al giorno“. A Milano, dove finora erano consentite 14 ore giornaliere, saranno quindi ridotte a 13. Allo stesso modo, nella fascia climatica di Roma si passerà da 12 a 11 ore giornaliere.

Riduzione dei giorni – Il periodo di funzionamento del riscaldamento è accorciato di 15 giorni in totale, “posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio”. Così nella zona climatica di Milano, dove finora il periodo di accensione è stato dal 15 ottobre al 15 aprile, vede slittare l’avvio al 22 ottobre anticipando lo stop al 7 aprile. A Roma, invece, che rientra nella zona climatica D, il periodo di accensione sarà compresso fra l’8 novembre e il 7 aprile.

Le fasce – Quindi, per riassumere: in zona A i riscaldamenti saranno accesi per un massimo di cinque ore giornaliere dall’8 dicembre al 7 marzo. In zona B per un massimo di 7 ore giornaliere dall’8 dicembre al 23 marzo. In zona C per un massimo di 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo. In zona D per un massimo di 11 ore giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile. In zona E per un massimo di 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile.

La possibile eccezione – In presenza di “situazioni climatiche particolarmente severe – prevede il decreto – le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta”.

La riduzione della temperatura – Inoltre, il provvedimento dispone che “i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di un grado centigrado“. Da 20 a 19 gradi per le abitazioni, da 18 a 17 gradi per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili. Sempre con più o meno 2 gradi di tolleranza.

Le esenzioni – Le riduzioni e i nuovi limiti temporali non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

La guida per i condomini – Per agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, spiega il ministero, “Enea pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini”.

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