In alcuni paesi, come la Spagna, è la normalità: un bambino (o una bambina) porterà i cognomi di entrambi i genitori. In altri paesi, come l’Italia, è quasi automatico che il nascituro sia registrato all’anagrafe con il cognome paterno. Ma dopo la decisione della Corte costituzionale potrebbe non essere più così. La Consulta ha stabilito che sono illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre ai figli. È “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio” la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre. Con questo verdetto la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico. I giudici avevano già sentenziato in passato che il sistema del cognome paterno ai figli è un “retaggio di concezione patriarcale”.

Riunita in camera di consiglio i giudici hanno esaminato oggi le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell’ordinamento italiano, l’attribuzione del cognome ai figli. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Secondo la Corte nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale. La Corte ha, dunque, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. È compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla presente decisione. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

Gli avvocati Giampaolo Brienza e Domenico Pittella che hanno portato il caso davanti alla Corte Costituzionale parlano di “storico risultato. La pronuncia della Corte Costituzionale sul cognome del nato rappresenta una piccola rivoluzione. Da oggi i genitori potranno scegliere il cognome della madre o del padre o di entrambi e, in mancanza di accordo, il nato avrà il cognome di entrambi”. Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, e il collega Massimo Clara, le cui osservazioni erano state accolte dalla Corte, hanno commentato. “Nonostante le proposte di legge depositate, ancora una volta la Corte costituzionale si trova costretta ad intervenire in supplenza del Parlamento. Siamo soddisfatti che questo percorso sia stato completato per superare definitivamente il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i princìpi dell’ordinamento e dell’eguaglianza tra uomo e donna. Dal 2008 l’Associazione Coscioni lavora, nell’ambito di una conferenza permanente, con professionisti ed esperti della materia ad un pacchetto di riforme del diritto di famiglia, per promuovere una nuova prospettiva culturale con cui guardare ai tanti volti assunti dalle famiglie e dei legami affettivi, incentrata sul concetto di “amore civile”.

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