Sono depositate le motivazioni con cui il gup di Milano ha trasmesso gli atti a Brescia di una delle inchieste in cui è coinvolto Piero Amara. Come “affermato” dal legale dell’ex consulente esterno di Eni, coinvolto in diverse indagini e ha patteggiato una condanna per corruzione in atti giudiziari, e dall’ex manager Eni Vincenzo Armanna nei loro interrogatori di fine 2019 “l’obiettivo della email dal contenuto calunnioso inviata” da Armanna nel 2017 e depositata all’allora procuratore di Milano Francesco Greco “era quello di distogliere” il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale “dalla trattazione del processo Eni-Nigeria e dalla trattazione del procedimento” sul cosiddetto ‘falso complotto Eni. Il processo si è concluso con l’assoluzione degli imputati e per il ‘falso’ complotto è stata chiesta l’archiviazione.

Tra gli obiettivi anche “di creare le condizioni perché si aprisse nei suoi confronti un procedimento disciplinare” al Csm “facendo così perdere di valore probatorio le dichiarazioni accusatorie rese da Armanna” nella vicenda nigeriana “nei confronti dei vertici di Eni”.
È quanto scrive il giudice per l’udienza preliminare di Milano, Carlo Ottone De Marchi, nelle motivazioni della sentenza, depositate oggi, con cui ieri ha tramesso alla Procura di Brescia gli atti del procedimento, che era in fase di udienza preliminare, a carico di Amara, Armanna e altre 4 persone accusate di calunnia nei confronti dell’allora avvocato dello stesso Armanna, il legale Luca Santa Maria, in una tranche dell’inchiesta della Procura milanese sul cosiddetto “falso complotto“.

Il giudice, infatti, ha ritenuto, sulla base degli atti del filone d’indagine riportati nel provvedimento, che anche De Pasquale sia “persona offesa o quantomeno danneggiato dal reato di calunnia“, mentre gli stessi pm milanesi non avevano indicato, né nella chiusura indagini né nella richiesta di processo, il magistrato come parte offesa. E nella richiesta di processo hanno tolto pure il riferimento al fatto che Amara e Armanna volevano creare “le condizioni per un procedimento disciplinare” nei confronti di De Pasquale.

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