A otto mesi dal varo del decreto Sostegni bis le partite Iva potranno iniziare a chiedere il contributo a fondo perduto “perequativo” introdotto la scorsa primavera. L’istanza può essere presentata dal 29 novembre e fino al 28 dicembre mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito delle Entrate dal 30 novembre al 28 dicembre. Intanto l’Agenzia delle entrate ha anche approvato il modello per la richiesta dei contributi riservati ai titolari di cinema, teatri, musei, discoteche, sale da ballo e altre attività, come le piscine e le palestre, rimaste chiuse per effetto delle restrizioni introdotte per contrastare l’epidemia. In questo caso le domande possono essere presentate dal 2 dicembre.

Il contributo perequativo consiste in una sorta di conguaglio sulla base del risultato d’esercizio dello scorso anno. Il contributo spetta alle partite Iva co ricavi 2019 inferiori a 10 milioni di euro e a patto che il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. L’ammontare è determinato applicando una percentuale “variabile”, correlata ai ricavi del beneficiario, alla differenza tra il risultato d’esercizio del 2019 e quello del 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti. Le percentuali applicabili, stabilite con il decreto del Ministero dell’economia, sono le seguenti: 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro; 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro; 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro; 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro; 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e 10.000.000 di euro. Il contributo non spetta se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate è uguale o superiore alla differenza tra risultato del 2019 e del 2020. L’importo del contributo non può in ogni caso superare i 150.000 euro.

Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. L’istanza può essere presentata alle Entrate solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021. Anche per il contributo “perequativo” il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Per quanto riguarda il contributo alle attività che più a lungo sono rimaste chiuse per evitare i contagi, le domande potranno essere presentate in via telematica dal 2 dicembre fino al 21 dicembre 2021. Due le tipologie di contributo: uno, fino a 25mila euro, per discoteche, sale da ballo e simili che risultavano chiuse al 23 luglio 2021 e un secondo, con tetto a 12mila euro, per tutte le attività operative in diversi settori (musei, cinema, teatri, attività dallo svago al benessere, dallo sport all’intrattenimento) rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021. “Alle stesse discoteche, sale da ballo e simili” a cui è destinata la prima tipologia di sostegno può essere attribuita anche la seconda, “dal momento che le due tipologie di sostegno non sono alternative fra loro”. Precisa l’Agenzia delle Entrate. “Il secondo contributo spetta in misura variabile da 3.000 a 12.000 euro a seconda del livello di ricavi del richiedente, della disponibilità di risorse e dell’ammontare complessivo delle richieste ammissibili. I contributi riconosciuti verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato nell’istanza.

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