Negli ultimi sessant’anni il passaggio dal modello di Westfalia al modello delle Nazioni Unite ha determinato un generale ridimensionamento della sovranità statale nell’area dei diritti fondamentali, i quali presentano una dimensione tanto più forte, di condizionamento delle politiche statali, quanto diviene debole la sovranità degli Stati. Ciò ha evidenziato la rilevanza del momento applicativo del diritto e, quindi, il ruolo fondamentale dei giudici e degli interpreti.

Tanto più il connubio diritti-magistratura è andato progressivamente affermandosi nel corso degli anni, tanto più è andato marginalizzandosi il potere legislativo delegando al giudice ampi spazi di discrezionalità decisionale, aumentando sempre più la sfera dell’indecidibile. La certezza del diritto sembrerebbe, dunque, demolita da ordinamenti permeabili alle ingerenze provenienti dall’esterno, da altri ordinamenti, da altri decisori politici, da altre corti, ma anche dall’inflazione legislativa e dalla crescente presenza dello Stato nell’economia.

Per fortuna il diritto, nonostante taluni, non è morto; ha assunto invece una tale complessità che va rappresentato come un universo sempre più mobile, reticolare, destrutturato e, in parte, di produzione a-statale. La moltiplicazione delle fonti ha in ciò giocato un ruolo di assoluta rilevanza. Si pensi, per esempio, alle circolari del Csm e alla conseguente interpretazione del vuoto normativo nel caso Davigo. La centralità delle corti è, dunque una nuova rivoluzione e l’intrusione del potere giudiziario nella politica va considerata endemica.

Ignoriamo sempre più la legge ma commentiamo e ci documentiamo giornalmente sulle sentenze: “la Trattativa”, “Mafia capitale”, “il Sistema Riace”. Da ciò la continua, recentissima, esigenza di istituire nuove corti o tribunali non distrettuali, o avere giudici sempre più specializzati marginalizzando, al contempo, tutti quelli in periferia, o nuovi procuratori sovranazionali che con difficoltà interloquiscono con i corrispondenti nazionali. C’è chi propone l’Alta Corte per l’azione disciplinare sui magistrati, chi l’Ufficio giudiziario speciale di sorveglianza. L’idea è quella di far proliferare le corti, aumentando così i centri di decisione politica, non di ridurle.

Se da Tangentopoli in poi la magistratura si fa garante della Costituzione e dell’effettività del complesso sistema giuridico europeo, la nuova condizione di policentrismo legislativo ha prodotto una frattura tra legge e diritto. In tale nuovo scenario – dove non pare vi siano le condizioni culturali per uscire dal malinteso di un giudice anche depositario dell’etica e della politica, mentre la responsabilità penale è cosa ben diversa dalle altre due – si prospetta l’avvento di una età della decodificazione unita alla crisi della immagine del giudice che applica meccanicisticamente il diritto o la legge.

Negli ultimi decenni si è entrati, pertanto, nell’”età delle corti”, ossia la naturale evoluzione dell’”età dei diritti”. Più si diffonde il linguaggio normativo dei diritti, più si rafforza l’idea che il suo custode debba essere il giudice, in un ruolo sempre più pivotale, non il legislatore. “Giuristocrazia” è dominio della sfera giuridica sulla sfera politica, quindi dominio del tecnicismo del diritto sulla capacità di sintesi della politica. È in questo nuovo scenario che il diritto diviene uno strumento nelle mani anche dei singoli cittadini per tutelare specifici interessi, per garantire elasticità all’ordinamento giuridico.

Dopo che la rivendicazione istituzionale dei diritti è stata incardinata dinanzi ad un organo giudiziario, essa diviene potenzialmente idonea a smuovere l’ordine politico. Si pensi alla vicenda giudiziaria “Università bandita” che, grazie alla mobilitazione di Trasparenza e Merito costituitasi parte civile, potrebbe concorrere ad una riforma migliorativa del sistema universitario italiano. Si pensi al fondamentale diritto del cittadino ad essere informato sull’andamento dei processi, a prescindere dalla innocenza o dalla continenza, anche per esercitare un controllo sull’amministrazione della giustizia.

Ecco perché il Parlamento dovrà tenere conto dei futuri pronunciamenti delle corti e dovrà responsabilmente assumersi l’onere di garantire la coerenza e l’organicità del sistema giuridico. Queste funzioni sono infungibili e proprie solo del potere legislativo. Non creare nuove corti, o nuovi giudici, per poterli controllare politicamente; ma creare, o potenziare, organismi democratici e rappresentativi che possano fare da camera di compensazione. In palio c’è la funzionalità dell’intero sistema giuridico, dato che un Paese che non riesce a garantire un equilibrio tra volontà democratica e giustizia è un Paese destinato a radicalizzare la conflittualità sociale.

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