Diverse ed autorevoli voci si sono già fatte sentire per avvertire del rischio cui si espone l’Italia a smobilitare il 4 bis dell’ordinamento penitenziario, in particolare facendo saltare il collegamento tra presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato per mafia e collaborazione con la giustizia.

Avvertire questo rischio significa non tenere in conto il dettato costituzionale sulla funzione rieducativa della pena? Significa non tenere nel debito conto il principio di individualizzazione della pena? Significa non sapere che esistono mafiosi che collaborano pur restando mafiosi e mafiosi che pur non collaborando smettono di avere rapporti con l’organizzazione? Significa non avere fiducia nella magistratura di sorveglianza? Per quanto mi riguarda no, quattro volte no. Significa piuttosto fare i conti con tre questioni e decidere che sulla bilancia debbano pesare di più queste, anzi che no.

La prima: lo Stato non è Dio (e meno male!), non può e non deve esplorare la coscienza delle persone per giudicarla, deve semmai conoscere e valutare condotte oggettive che possano rappresentare una certa scelta individuale. Seconda: le organizzazioni criminali di stampo mafioso sono sodalizi segreti basati sul vincolo associativo, un vincolo a tal punto saldato dalla violenza, che è prima di tutto violenza interna al medesimo sodalizio, da essere percepito come ineludibile ed inarrestabile tanto da generare omertà ed assoggettamento.

La terza: lo Stato ha un fondamentale dovere nel tutelare i propri stessi funzionari, per esempio non sovra esponendoli al rischio di subire violenza nell’esercizio dei propri compiti. Il “mix” di queste tre questioni dovrebbe continuare a far pesare la bilancia dalla parte fin qui ritenuta coerente ed opportuna: anche il mafioso ha diritto ad un percorso di riscatto personale e sociale, a condizione che collabori con lo Stato, punto.

Ciò posto sulla questione puntuale che ormai da oltre due anni anima il dibattito dentro e fuori le aule di Giustizia, la preoccupazione per me più grande è questa: anziché convincere l’Unione Europea della necessità di norme europee particolarmente severe per prevenire e contrastare il modo mafioso di organizzare il crimine sulla scorta delle norme elaborate in Italia, è l’Italia che si sta facendo convincere che non esista (più) la necessità di queste norme.

Perché quello che sta succedendo relativamente al 4 bis o al 41 bis dell’ordinamento penitenziario, sembra simile a quanto sta capitando, pure in modi differenti, ad altri caposaldi della legislazione italiana in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Qualche esempio, soltanto per titoli: c’è chi spinge per il superamento della centralizzazione e specializzazione degli apparati investigativi e giudiziari, principi che hanno ispirato la creazione di Dia e Dna; c’è chi tifa per la vendita dei beni confiscati ai mafiosi ed intanto gufa sull’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, scommettendo sul tanto peggio, tanto meglio; c’è chi organizza fior di convegni per minare alle fondamenta tutto l’impianto delle misure di prevenzione tanto amministrative (interdittive antimafia, scioglimento dei comuni per infiltrazione mafiosa) quanto giudiziarie (sequestri e confische patrimoniali); c’è chi non ha mai smesso di sminuire il ruolo dei collaboratori di giustizia o di rendere estremamente faticosa la strada ai testimoni di giustizia.

Nessuno si è ancora azzardato a riaprire la discussione sul 416 bis, ma è soltanto questione di tempo. Perché, di questo sono convinto, è proprio il 416 bis il target da abbattere per riportare la storia italiana indietro di quarant’anni e inibire l’evoluzione di quella europea. Il Parlamento italiano, è noto, approvò di malavoglia e tra le polemiche il 416 bis nel 1982, e lo fece soltanto perché lo impose il sangue versato prima da Pio La Torre, ispiratore della norma, e poi da Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il 416 bis stabilisce in buona sostanza che provata l’appartenenza di un soggetto ad un certo tipo di sodalizio criminale, non si ha più bisogno di dimostrare che egli abbia in concreto realizzato una specifica condotta delinquenziale (in gergo si dirette: reato fine), perché si ritiene criminale, cioè gravemente pericolosa per l’ordine pubblico, la mera appartenenza a questo tipo di sodalizio.

E quale sarebbe questo “tipo” di sodalizio così pericoloso da giustificare una simile reazione da parte dello Stato? Quello basato appunto sulla segretezza e sulla violenza del vincolo associativo capace di terrorizzare tanto da ottenere ubbidienza. E questo modo di fare crimine è assai pericoloso perché potenzialmente eversivo dell’ordine democratico. Chi non lo capisce non conosce la storia italiana o fa finta di dimenticarla.

Finisco con una proposta: anziché continuare lavorare per “modificare” le norme antimafia, perché non lavoriamo con altrettanto entusiasmo a modificare la legge 17 del 1982, rendendola finalmente capace, come avrebbe voluto la compianta Tina Anselmi, di contrastare le organizzazioni segrete-punto? Che sono vietate dalla Costituzione, a-ri-punto.

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