È il direttore sanitario, o in sua assenza, il responsabile medico, a esprimere il consenso per chi non è in condizioni di farlo. Può farlo in forma scritta e, insieme con la documentazione medico sul paziente, comunica la richiesta al giudice tutelare che entro 48 ore deve convalidare o negare il consenso. È la norma prevista dal governo nell’ultimo decreto per permettere la vaccinazione ad esempio degli ospiti anziani delle residenze sanitarie che non possono esprimere il loro consenso. La questione era stata posta prima dell’inizio della campagna vaccinale e risolta con questa procedura.

In questi giorni è stata sollevata, soprattutto in Piemonte, la questione ma c’è una risposta anche per i casi più complicati offerta dal Tribunale di Milano con un vademecum. Per esempio se il coniuge o il convivente o i parenti più stretti o l’amministratore di sostegno o tutore esprimono anzi “dissenso” alla somministrazione, il direttore sanitario della struttura, se ritiene il vaccino “appropriato e necessario”, può comunque presentare ricorso al giudice tutelare per “ottenere l’autorizzazione a procedere”. Il caso è riportato in un vademecum predisposto dall’VIII sezione civile del Tribunale di Milano per “dare agli operatori sanitari”, in particolare a quelli delle rsa, e “agli amministratori di sostegno e a tutti soggetti investiti di poteri di rappresentanza legale delle persone incapaci, l’indicazione pratica delle regole di comportamento da seguire” per le vaccinazioni, quando si hanno di fronte persone che, per le loro condizioni di salute, non possono dare il consenso.

Per gli “operatori sanitari” delle strutture per anziani, infatti, spiega il Tribunale nel documento, potrebbero esserci “vari problemi di corretta interpretazione ed applicazione della norma, emanata per fronteggiare in tempi rapidissimi una situazione del tutto inedita“. E ciò dal momento che “per scelta del legislatore si è individuata nel giudice tutelare l’autorità giurisdizionale che, in taluni, limitati casi, è chiamata a convalidare l’operato dei soggetti deputati ad esprimere il consenso”. Nel documento vengono riportati una decina di esempi ‘di scuola’ con indicazioni sulle regole “da seguire nei diversi casi che, per quanto è prevedibile, si potranno verificare”. Tra i soggetti che possono rilasciare il consenso informato per le vaccinazioni per persone incapaci, prive di amministratori di sostegno, tutori legali ma anche coniugi, conviventi o parenti stretti, ci sono “i direttori Sanitari o i responsabili medici delle rsa e in loro assenza i direttori sanitari delle Asl (Ats)”. Procedure già attivate, ad esempio, in alcuni casi per vaccinare ospiti del Pio Albergo Trivulzio di Milano.

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