Le critiche feroci verso il prolungamento dello stato di emergenza sono strabilianti, dal momento che lasciano presupporre che chi le muove ritenga “normale” ciò che è avvenuto negli ultimi anni in Italia. Come se lo stato di emergenza che con il Covid è stato proclamato e ora prorogato fosse una novità assoluta, un unicum, un’anomalia da sanare al più presto.

Certo, ogni stato di emergenza è una sporgenza dell’ordinamento oltre l’ordinamento stesso, un modo per cavarsi d’impaccio nelle situazioni impreviste o che richiedono l’esercizio di poteri straordinari che non possono passare al vaglio degli organi costituzionalmente deputati. Ed è dunque uno strumento da regolare e centellinare. Ma non è la prima volta che in Italia assistiamo a provvedimenti emergenziali. E non sempre si trattava di fronteggiare una minaccia pandemica globale.

Ma andiamo con ordine. La sospensione del tempo ordinario è un tema assai battuto della teoria costituzionale e politologica, almeno a partire dalla dittatura come magistratura romana, per passare, in epoca moderna, allo stato d’assedio rivoluzionario francese e poi al modello di stato di eccezione contemporaneo, il famigerato art. 48 della Costituzione di Weimar.

Lì il presidente della repubblica poteva bypassare il Reichstag per fronteggiare situazioni che richiedevano poteri straordinari e urgenti. Il nostro ordinamento, memore di quel rischio, non prevede propriamente uno stato di eccezione. Tuttavia abbiamo già sentito invocare l’eccezionalità.

Intanto, negli ultimi anni alcune figure hanno assunto una curvatura extra-ordinaria. Penso al presidente della Repubblica, il cui potere è cresciuto a dismisura – con l’avallo di forze politiche del tutto delegittimate e annaspanti – con l’argomento di una, per l’appunto, situazione economica eccezionale. Il suo potere di intervento in tutta una serie di decisioni sulle quali ha scritto Marco Travaglio nel suo editoriale, e su cui dunque non tornerò, era abnorme rispetto al dettato costituzionale.

Ma non abbiamo assistito allo stracciarsi delle vesti dei giuristi e dei politologi (per tacere delle forze politiche), che anzi ringraziavano il provvidenzialismo miracolistico presidenziale proprio in ragione dell’eccezionalità della situazione. Ma non è solo questo. C’è un altro filone ed è quello su cui si basano anche i provvedimenti del governo in discussione. Difatti, negli anni è cambiato l’assetto dei poteri di gestione delle emergenze demandato alla protezione civile. La sospensione dei diritti in ragione di situazioni eccezionali non nasce con il Covid-19.

A partire da un certo momento, l’apparato amministrativo ha preteso mani libere per gestire senza legacci non solo i terremoti e le inondazioni: è l’estensione della logica emergenziale, avvenuto per legge (del 2001), dalle catastrofi naturali ai cosiddetti “grandi eventi”. Ciò ha consentito di invocare quei poteri eccezionali per gestire tutto ciò che veniva qualificato come “grande evento”.

E così in Italia tale potere di sospensione delle regole ordinarie è stato usato nei casi più disparati: grandi eventi sono stati la regata della Coppa Louis Vuitton, i Mondiali di nuoto, l’organizzazione del G8 della Maddalena (poi svoltosi all’Aquila), il congresso nazionale eucaristico a Bari, la beatificazione di Madre Teresa di Calcutta. Tutti eventi “eccezionali” che hanno richiesto misure “eccezionali”.

La vaghezza giuridica dei “grandi eventi” e soprattutto lo scollamento temporale, che non richiede un’emergenza “in atto”, conferiscono al potere politico una facoltà “preventiva” di compressione dello spazio-tempo politico-giuridico ordinario. Come ha scritto Andrea Cardone (che ha parlato anche di “portata tendenzialmente eversiva”): “Per la prima volta nella storia dell’ordinamento italiano il legislatore sembra aver autorizzato il governo all’esercizio del potere derogatorio anche in assenza di una situazione emergenziale (qui come sinonimo di contingibile e urgente) in atto”.

Anche in questi casi, non si sono uditi gli alti lai dei giuristi e dei politologi che oggi gridano al colpo di Stato, all’eversione, alla dittatura contiana dei cosiddetti “pieni poteri” (che non sarebbero esistiti per Matteo Salvini e che non esistono neanche per Conte). Quel che accade oggi, dunque, non è una novità. È anzi il precipitato di anni di elusioni dei controlli e bilanciamenti tra poteri. Stavolta tuttavia con qualche ragione, certo più di quante ne avesse la beatificazione di Madre Teresa.

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