Il Vaticano pubblica un vademecum per i casi di pedofilia del clero in modo da dare a tutti i vescovi del mondo una linea unica su come procedere. Quello realizzato dalla Congregazione per la dottrina della fede è, infatti, un vero e proprio “manuale di istruzioni” che, come ha spiegato il cardinale prefetto dell’ex Sant’Uffizio, Luis Francisco Ladaria Ferrer, “intende prendere per mano chi deve trattare concretamente i casi dall’inizio alla fine, ovvero dalla prima notizia di un possibile delitto alla conclusione definitiva della causa. Tra questi due estremi – ha precisato il porporato – vi sono tempi da osservare, passaggi da compiere, comunicazioni da attivare, decisioni da prendere”. Il vademecum era stato auspicato da Papa Francesco che, all’inizio del summit mondiale sugli abusi da lui convocato in Vaticano nel febbraio 2019, lo aveva indicato come primo passo necessario da compiere per evitare che ogni vescovo nella sua diocesi agisse in modo diverso e autonomo senza seguire una linea comune.

Bergoglio, infatti, aveva sottolineato l’urgenza di “elaborare un vademecum pratico nel quale siano specificati i passi da compiere a cura dell’autorità in tutti i momenti chiave dell’emergenza di un caso”. Una proposta che era stata subito raccolta e rilanciata dai presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo che hanno preso parte allo storico summit. Come ha spiegato la Sala Stampa della Santa Sede, “l’obiettivo è fornire un manuale di istruzioni per condurre correttamente le cause che riguardano diaconi, presbiteri e vescovi accusati di abuso su minore. I destinatari del documento sono vescovi, ordinari, superiori degli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica, oltre che agli operatori del diritto che li aiutano nella trattazione dei casi”. Il Vaticano ha precisato, inoltre, che il documento “resta aperto a futuri aggiornamenti, anche sulla base della legislazione vigente”.

Come ha sottolineato il cardinale Ladaria, “accanto alle norme si pone l’altra fonte del vademecum: la prassi della Congregazione, maturata nel corso degli anni, in particolare dal 2001, anno della prima normativa dedicata specificamente ai delitti più gravi. Si è avvalsa del contributo di numerosi canonisti, interni ed esterni alla Congregazione, dei Tribunali locali e delle diocesi che negli anni hanno condotto indagini e processi su mandato della Congregazione. Questa prassi si è nel tempo consolidata e ora è giunta a una sua maturità. Il vademecum – ha aggiunto il porporato – viene oggi consegnato nella sua prima versione, chiamata 1.0: un numero che prevede futuri aggiornamenti. Essendo un manuale, esso dovrà seguire gli eventuali sviluppi della normativa canonica, adattandosi ad essa. Dovrà inoltre dare una risposta alle nuove sfide che l’esperienza offrirà alla trattazione giuridica dei casi in questione. Dovrà infine fare tesoro delle considerazioni che giungeranno dalle diverse realtà ecclesiali: diocesi, istituti, facoltà ecclesiastiche, centri di ascolto istituiti a livello diocesano e interdiocesano. Il loro contributo qualificato contribuirà a correggere, integrare, precisare e chiarire quei punti che, come è naturale, esigeranno una più approfondita riflessione”.

Il vademecum si aggiunge a tutti gli altri e importanti provvedimenti presi dal Papa nel contrasto della pedofilia dopo il summit sugli abusi. Norme severe valide sia per chi commette questi reati, ma anche per i vescovi che li coprono. Tra le quali, sicuramente la più importante è l’abolizione del segreto pontificio per i casi di abusi sessuali del clero. Norma che era stata auspicata proprio dai partecipanti al summit sugli abusi in Vaticano e che Francesco ha emanato rapidamente per evitare ulteriori insabbiamenti in futuro. La pedofilia del clero, come ha evidenziato il segretario della Congregazione per la dottrina della fede, monsignor Giacomo Morandi, “è presente in tutti i continenti, e ancora si assiste all’emergere di denunce di fatti antichi, talvolta anche di molti anni. Certo, alcuni delitti sono anche recenti. Ma quando terminerà questa fase di emersione del passato, sono convinto (e tutti lo speriamo) che il fenomeno a cui assistiamo oggi potrà rientrare. Va detto però che la via della verità e della giustizia è una delle vie di risposta della Chiesa. Necessaria sì, ma non sufficiente. Senza una adeguata formazione, un attento discernimento, una serena ma decisa prevenzione essa da sola non potrà sanare questa ferita a cui oggi assistiamo”.

Nel vademecum, alle autorità ecclesiastiche viene richiesto di “impegnarsi affinché la presunta vittima e la sua famiglia siano trattati con dignità e rispetto”. Bisogna offrire loro “accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi, nonché assistenza spirituale, medica e psicologica, a seconda del caso specifico”. “Altrettanto può essere fatto nei confronti dell’accusato”. Si sottolinea, inoltre, l’importanza di tutelare “la buona fama delle persone coinvolte”, anche se, in caso di pericolo del bene comune, si precisa che diffondere notizie sull’esistenza di un’accusa non rappresenta la violazione della buona fama. Anche se “il compimento del delitto è manifesto”, all’accusato deve essere sempre garantito l’esercizio del diritto di difesa. Al contempo, si sottolinea che fin da quando si ha la notizia di un possibile delitto, “l’accusato ha diritto di presentare domanda di essere dispensato da tutti gli oneri connessi con il suo stato di chierico, compreso il celibato, e, contestualmente, dagli eventuali voti religiosi”. Tale domanda va presentata per iscritto al Papa, attraverso la Congregazione per la dottrina della fede. Inoltre, l’accusato può presentare appello contro una procedura penale o ricorso contro una procedura amministrativa, mentre la decisione del Pontefice è inappellabile.

Un aspetto importante sottolineato dal vademecum è la verifica scrupolosa e accurata di qualunque informazione ricevuta su un presunto caso di abuso. Anche se non c’è stata denuncia formale, anche se la notizia è stata diffusa dai media, inclusi i social network, anche se la fonte è anonima, il documento suggerisce di valutare attentamente ogni informazione recepita e di approfondirla. Resta valido, naturalmente, il sigillo sacramentale. In questo caso, il confessore dovrà convincere il penitente a dare notizia del presunto abuso per altre vie. Nel vademecum si ricorda l’obbligo di rispettare “il segreto d’ufficio”, anche se si sottolinea che, durante l’indagine previa, la presunta vittima e i testimoni non hanno “il vincolo del silenzio riguardo ai fatti”. Si chiede comunque di evitare ogni “inopportuna e illecita” diffusione di informazioni al pubblico, soprattutto nella fase dell’indagine previa, per non dare l’impressione di aver già definito i fatti. Al contempo, si spiega che se c’è un sequestro giudiziario o un ordine di consegna degli atti da parte dell’autorità civile, la Chiesa non può più garantire la confidenzialità della documentazione acquisita. Ci si sofferma anche sui comunicati pubblici che si debbano diffondere durante un’indagine previa. In questi casi, si raccomandano la cautela e l’uso di forme “essenziali e stringate”, senza “annunci clamorosi” e senza chiedere scusa a nome della Chiesa perché, così facendo, si finirebbe per anticipare il giudizio sui fatti.

Inoltre, viene sottolineata l’importanza della collaborazione tra la Chiesa e lo Stato: “Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l’autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi”. Al contempo, si ricorda che “l’attività di indagine deve essere svolta nel rispetto delle leggi civili di ogni Stato”. Per quanto riguarda le misure cautelari si afferma che esse non sono una pena, bensì sono un atto amministrativo che si può imporre sin dall’inizio di un’indagine previa per tutelare la buona fama delle persone coinvolte e il bene pubblico, o per evitare lo scandalo, l’occultamento delle prove o possibili minacce alla presunta vittima. Una volta venute meno le cause scatenanti o terminato il processo, le misure cautelari possono essere revocate, ma nel farlo si raccomandano “prudenza e discernimento”. Un’altra indicazione riguarda l’uso della terminologia di “sospensione a divinis” per indicare il divieto di esercizio del ministero imposto come misura cautelare a un chierico. Il vademecum suggerisce di “evitare questa denominazione” durante l’indagine previa, perché si tratta di una pena che in tale fase “non può ancora essere imposta”. Piuttosto, si usi il temine “divieto o proibizione” di un esercizio del ministero. Sempre durante l’indagine previa si chiede di evitare i trasferimenti del chierico coinvolto.

Twitter: @FrancescoGrana

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