di Carlo Simoncini

Il dibattito sulla prescrizione nel processo penale procede in maniera piuttosto confusa e pilotato da interessi di vari protagonisti. Occorrerebbe rimetterlo nei suoi binari e per questo occorre risalire ai fondamentali di questo istituto giuridico.

L’istituto della prescrizione è stato pensato e voluto, fin dall’epoca del diritto romano, con lo scopo di evitare che fatti lontani, dimenticati nel tempo, vengano riesumati quando l’interesse della società ad adottare strumenti punitivi è ormai cessato. Quando la stessa persona è cambiata, e il tempo trascorso senza che neppure le vittime del reato si siano attivate, l’avvio di un processo risulta non in consonanza con il pubblico sentire.

Mi scuso per la pedanteria se cito il vecchio motto latino che sta alla base dell’istituto in argomento: “vegliantibus non dormientibus, iura succurrunt”. Questo e non altro è lo scopo della prescrizione. Che quindi riguarda solo la tempestività della promozione dell’azione, che sia civile o che sia penale. A processo iniziato, di prescrizione non si dovrebbe più parlare, poiché l’azione giudiziaria è stata avviata tempestivamente. Così succede nel diritto civile e nel diritto penale di quasi tutti i Paesi europei.

Proviamo a pensare cosa accadrebbe se la prescrizione continuasse a decorrere, in corso di causa, anche nel processo civile. Il creditore (o chi volesse far valere un proprio diritto), dopo avere speso tempo e denaro per anni, si vedrebbe opporre la prescrizione dal suo avversario e si troverebbe dannato e beffato.

Il fatto è che, una volta che il processo (civile o penale) sia iniziato tempestivamente, l’esigenza di non sollevare vecchie questioni dimenticate nel tempo non esiste più. Semplicemente perché queste questioni sono già state sollevate entro il tempo stabilito dalla legge. E la lunga durata dei processi non ha alcuna relazione con l’istituto della prescrizione (altri sono gli strumenti per abbreviare i tempi. E se ne potrebbe parlare a lungo).

Ma allora perché si sentono opinionisti, anche autorevoli, che continuano a mettere in relazione la prescrizione con la durata del processo? Ma perché il dibattito (per merito o demerito, secondo i punti di vista, delle Camere penali) è stato deviato dai suoi corretti binari. E anche magistrati autorevoli si convincono che la prescrizione possa servire per eliminare il loro forte arretrato.

Ma questo è uno scopo distorto. Rappresenta un uso strumentale dell’istituto giuridico. Che porta all’estinzione del processo senza che esso sia giunto alla sua naturale conclusione. Insomma per evitare quello che viene definito “processo infinito”, si vorrebbe il processo “non finito”.

E poi dove sarebbe il garantismo a favore dell’imputato? La garanzia sarebbe quella, per il colpevole, di sfuggire alla condanna e, per l’innocente, di non raggiungere l’assoluzione. Senza parlare delle vittime dei reati che, una volta prescritto il processo penale, dovrebbero sobbarcarsi il pesante onere di avviare, a loro spese, una causa civile. Alla faccia della Costituzione, con tanta disinvoltura tirata per i capelli di qua e di là (l’articolo 111 stabilisce che il processo deve avere una ragionevole durata. E’ ovvio che, per “durata”, si deve intendere l’arco di tempo compreso tra l’inizio e la fine del processo. Se il processo non giunge alla sua fine perché è soppresso a metà strada dalla prescrizione, la regola è violata).

Mi si permetta infine un esempio, forse un po’ paradossale, ma che potrebbe servire per far comprendere meglio i termini della questione ai non addetti ai lavori. Sarebbe come se ad un chirurgo che sta eseguendo un intervento imponessero di uscire dalla sala operatoria perché il tempo previsto per quell’intervento è scaduto, lasciando il paziente a pancia aperta sul lettino operatorio.

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