Antonio Ciontoli esplose colposamente un colpo di pistola che attinse Marco Vannini”. Così i giudici della prima Corte d’assise d’appello di Roma motivando la sentenza con la quale hanno condannato a cinque anni di reclusione l’imputato per avere causato la morte di Marco Vannini, morto il 18 maggio 2015 a Ladispoli, vicino a Roma. I giudici osservano che “Ciontoli ha consapevolmente e reiteratamente evitato l’attivazione di immediati soccorsi” per “evitare conseguenze dannose in ambito lavorativo”.  Secondo la ricostruzione dell’epoca, Vannini si trovava in casa della fidanzata intento a farsi un bagno nella vasca, quando entrò Ciontoli per prendere da una scarpiera un’arma e partì un colpo che ferì gravemente il ragazzo. Di lì, secondo l’accusa, sarebbe partito un ritardo ‘consapevole’ nei soccorsi; le condizioni di Vannini si sarebbero aggravate, fino a provocarne la morte. A processo furono portati, e poi condannati, tutti i componenti la famiglia Ciontoli. In primo grado, Antonio Ciontoli fu condannato a 14 anni per omicidio volontario, i figli e la moglie a tre anni per omicidio colposo. In appello, condanna ridotta a 5 anni per il capofamiglia per omicidio colposo e conferma della sentenza per i familiari.

La condotta di Antonio Ciontoli nella vicenda che ha portato alla morte Marco Vannini “appare estremamente riprovevole sotto il profilo etico… ma il fatto di trovarsi alle prese con un imputato la cui condotta è particolarmente odiosa non può di per sé comportare che un fatto colposo diventi doloso. Nel rispetto del principio del favor rei, dunque, la condotta di Ciontoli va qualificata come sorretta da colpa cosciente”. Tuttavia vista “la gravità della condotta tenuta dall’imputato, della tragicità dell’accaduto, all’assenza di significativi tratti di resipiscenza” la corte ha deciso per Ciontoli il massimo della pena stabilita per l’omicidio colposo, ovvero 5 anni. Diverso il ragionamento per i suoi familiari che per la corte “difettavano della piena conoscenza delle circostanze… e proprio in considerazione della non provata consapevolezza circa la natura del colpo esploso, delle rassicurazioni di Antonio Ciontoli e delle caratteristiche della ferita, si deve ritenere non sufficientemente certo che essi si siano rappresentati con la lucidità e la nettezza del padre la possibilità dell’evento mortale”.

Ciontoli, secondo i giudici, mentì “nel tentativo di ridurre la portata di responsabilità in quel momento, peraltro, già emerse“. Il giudice di primo grado, “per giustificare il dolo, accredita Ciontoli di un comportamento lucido nel mendacio, nel ritardo dei soccorsi, nel minimizzare anche davanti al pm, e, al contempo, lo grava di una condotta irrazionale e immotivata laddove sostiene che egli ha ‘omesso di prendere in considerazione’ il più grave costo che la morte avrebbe comportato. Ma se così fosse, sin dall’inizio, sin dallo sparo, cioè, si dovrebbe ipotizzare il nesso consapevolezza-accettazione dell’evento morte. Le richieste di soccorso, ancorché condotte con modalità inaccettabili e mendaci, resterebbero prive di senso“.

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