Facebook “induce ingannevolmente gli utenti” a registrarsi, senza informarli “adeguatamente e immediatamente, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti, e, più in generale, delle finalità remunerative che sottendono la fornitura del servizio di social network, enfatizzandone la sola gratuità“. Inoltre, il social network “esercita un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori” che subiscono, “senza espresso e preventivo consenso”, la trasmissione dei propri dati “da Facebook a siti web e app di terzi, e viceversa, per finalità commerciali”. Per questo motivo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sanzionato Facebook Ireland Ltd. e la sua controllante Facebook Inc. con due multe per complessivi 10 milioni di euro.

L’Antitrust ha chiuso l’istruttoria per presunte violazioni del Codice di Consumo il 29 novembre scorso, accertando la violazione degli articoli 21 e 22 per quanto riguarda il primo caso e degli artt. 24 e 25 per il secondo. Secondo l’Autorità, le informazioni che Facebook fornisce al momento dell’attivazione di un account sono “generiche e incomplete”, e il social network di Mark Zuckerberg non ha un’adeguata distinzione “tra l’utilizzo dei dati necessario per la personalizzazione del servizio (con l’obiettivo di facilitare la socializzazione con altri utenti “consumatori”) e l’utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate”.

L’indebito condizionamento deriva invece, si legge nel comunicato di Agcm, “dall’applicazione di un meccanismo di preselezione del più ampio consenso alla condivisione di dati. La decisione dell’utente di limitare il proprio consenso comporta, infatti, la prospettazione di rilevanti limitazioni alla fruibilità del social network e dei siti web e app di terzi. Ciò condiziona gli utenti a mantenere la scelta preimpostata da Facebook”, scrive l’Antitrust.

Nello specifico il social network, “attraverso la preselezione della funzione ‘Piattaforma attiva‘, preimposta l’abilitazione ad accedere a siti web e app esterni con il proprio account, predisponendo la trasmissione dei dati dell’utente ai singoli siti web e app, in assenza di un consenso espresso da parte dello stesso”. Facebook reitera, poi, “il meccanismo della preselezione in opt out, rispetto ai dati che vengono condivisi, nella fase in cui l’utente accede con il proprio account a ciascun sito web e app di terzi, inclusi i giochi“. “L’utente può, infatti, anche in questo caso, solo deselezionare la preimpostazione sui dati operata da Facebook, senza poter attuare in ordine agli stessi una scelta attiva, libera e consapevole“, conclude l’Antitrust.

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