La corte di Cassazione mette sotto accusa il tribunale del riesame di Napolicolpevole‘ di aver confermato, con l’ordinanza del 4 dicembre 2017 gli arresti domiciliari all’imprenditore Alfredo Romeo. L’imprenditore era coinvolgo in un’inchiesta per  presunti episodi di corruzione ora finita al centro di un processo in corso a Napoli. Secondo la Suprema corte il Riesame aveva sbagliato a confermare i domiciliari per Romeo in presenza di intercettazioni con molti aspetti da chiarire sulla loro rispondenza a criteri di legalità.

Si tratta di vicende diverse dall’inchiesta sulla Consip di competenza, invece, della magistratura romana. Il processo in corso a Napoli è stato sospeso ad aprile proprio in attesa delle motivazioni della Cassazione depositate oggi e relative all’udienza svoltasi lo scorso 8 marzo davanti alla Sesta sezione penale, che già altre volte ha dato ragione ai legali di Romeo riconoscendo ‘errori’ nelle fasi di merito. Le intercettazioni sono centrali in questo procedimento e dalla loro utilizzabilità dipende praticamente tutto il processo.

Accogliendo il ricorso dei difensori di Romeo, gli ermellini con la sentenza 45486 hanno disposto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame affinchè dia adeguata risposta alle obiezioni dei legali dell’imprenditore. I quali, tra l’altro, hanno sostenuto che le intercettazioni con il virus trojan sono “inutilizzabili” dato che sono state disposte “senza una reale notizia di reato perchè Romeo non era interessato dalle indagini di criminalità organizzata che si stavano compiendo in relazione all’appalto del servizio di pulizia dell’ospedale Cardarelli”.

Gli ermellini hanno convenuto sul fatto che parte delle intercettazioni sono state disposte nei confronti di Romeo “a prescindere dalla sussistenza di elementi indiziari nei confronti del soggetto intercettato”, e che “a fronte di eccezioni puntuali della difesa, il controllo del Tribunale non risulta essere stato adeguato e la motivazione è fortemente carente”. Per la Cassazione, occorre una rivalutazione “della effettiva consistenza della base indiziaria richiamata dalla pubblica accusa a sostegno della richiesta di autorizzazione” ad intercettare, e “sulla indispensabilità” di tale mezzo di ricerca “in relazione alla specifica posizione che in quel momento doveva essere attribuita a Romeo”, che non si sa se venne intercettato come indagato o come persona informata dei fatti.

La Cassazione inoltre parla di motivazione “viziata” anche con riferimento alla osservanza dei termini di durata delle indagini preliminari, e rileva che il riesame “non ha fatto corretta applicazione dei principi” che regolano la materia. Adesso il Riesame, ordina la Suprema Corte, “verificherà se ed in che termini siano utilizzabili, rispetto ad ogni singolo reato, gli elementi indiziari derivanti da atti eventualmente compiuti dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari”.

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