Il ministero dell’Istruzione è stato condannato dal Tar di Brescia a versare a un professore che per 10 anni ha insegnato come supplente “tutte le mensilità corrispondenti all’interruzione dell’attività lavorativa”. Cioè dovrà essere pagato anche per i periodi in cui non lavorava con tanto di relativi contributi, perché, come stabilito dal giudice del lavoro, quegli anni di supplenza sono assimilabili “alla prestazione di attività lavorativa subordinata”. Il docente di matematica e informatica infatti, tra il 2003 e il 2012, ha prestato servizio in diversi istituti tecnici a Brescia, Bologna e Catania come supplente, poi è diventato professore di ruolo.

La decisione è arrivata dopo che il professore, assistito dal legale Nunzio Condorelli Caff, ha chiesto al Tar l’ottemperanza da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Brescia del 2016. L’uomo ha fatto presente che al momento gli sono stati versati solo poco più di 700 euro rispetto agli oltre 25mila euro, a suo dire, dovuti. Il Tar spiega che sarà l’Ufficio scolastico della Lombardia a calcolare ciò che spetta realmente all’insegnante.

Il giudice del lavoro due anni fa aveva dichiarato illegittima la reiterazione dei rapporti a tempo determinato e aveva condannato il ministero a pagare, a titolo risarcitorio, una somma pari alle mensilità non corrisposte equivalenti a quelle dei docenti di ruolo e con riconoscimento degli scatti di anzianità via via maturati, questo per “tutti i periodi di interruzione del rapporto di lavoro dalla data del primo contratto sino all’immissione in ruolo, previa detrazione degli importi” già versati all’insegnante “a titolo di ferie e di indennità di disoccupazione”.

In sostanza, il Tribunale, come riassunto dal Tar nella sentenza, aveva dato ragione al professore che, tra le altre cose, aveva chiesto “la disapplicazione delle norme nazionali sulle assunzioni temporanee nella scuola”. Ora i giudici amministrativi Politi-Pedron-Tenca hanno stabilito che il ministero entro 120 giorni dovrà versare il dovuto al professore. “Oltre ai mesi di luglio e agosto – scrive il Tar – devono essere retribuiti anche i restanti mesi non inseriti in un rapporto di lavoro”. Dalle retribuzioni, specificano i giudici, “devono essere detratte l’indennità di disoccupazione e l’indennità per ferie non godute, come stabilito dal giudice del lavoro”.

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