di Martina Costantino * e Carlo Facile **

A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che “ogni straniero è nemico”. Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come una infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all’origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il Lager – Primo Levi.

Proviamo a metterci nei panni dell’altro. È probabile che non volessimo “emigrare” con un progetto per specifiche ambizioni professionali o, semplicemente, pensando che è meglio fare il barista in regola nell’uggiosa Londra, invece che al sole del Mediterraneo, ma in nero. Noi stiamo solo fuggendo da un predatore con diversi nomi: guerra, fame, integralismo, povertà, intolleranza.

Quando abbiamo finito di correre (di nuotare), “sbarchiamo” e ci troviamo finalmente in Italia, in Europa, dopo aver rischiato la vita per raggiungerla (dopotutto, dal luogo in cui veniamo la nostra vita non ha poi così valore). Giunti qui, ci fanno raccontare sommariamente la nostra storia e formalizziamo la domanda di protezione internazionale; veniamo quindi inviati in un centro di accoglienza e, intanto, ci dicono che possiamo iniziare lavorare (se qualcuno ci vuole) grazie ad un permesso di soggiorno provvisorio. Dopo mesi, siamo interrogati da una commissione territoriale che decide se riconoscerci lo status di rifugiati o accordarci la protezione sussidiaria o, infine, un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie; oppure, non ci riconoscono nulla e, quindi, andiamo in Tribunale. O forse non più.

Il 12 aprile scorso, il decreto legge 13/2017 – il cosiddetto decreto Minniti-Orlando – è divenuto legge e ha riformato in modo sostanziale la disciplina per la valutazione delle domande di protezione internazionale. Il provvedimento sarebbe sorto per combattere l’immigrazione clandestina e accelerare le procedure dei richiedenti asilo, dal momento che i ricorsi dinanzi ai tribunali sono aumentati notevolmente. Si scrive “sarebbe” perché, a livello giuridico, è difficile da giustificare: risulta piuttosto una spietata compressione dei diritti dell’individuo.

Premessa: le commissioni territoriali valutano congruamente solo i casi più eclatanti e manifesti di richieste di asilo. Per gli altri, l’esame spesso è superficiale e il giudizio si gioca sulle apparenti contraddizioni o omissioni dello straniero, il quale non si rende realmente conto del contesto in cui si trova e finisce per soccombere in quello che si risolve in un confronto dialettico con l’esaminatore. Ecco l’importanza di poter ricorrere a un giudice che ascolti nuovamente l’interessato facendogli nuove domande. In questo modo, il giudice si forma correttamente il suo convincimento, qualunque esso sia, e motiva la sua decisione.

Il decreto Minniti-Orlando elimina il dovere del giudice di ascoltare lo straniero e limita la sua indagine al solo verbale di audizione redatto in commissione, lo stesso verbale sulla base del quale proprio la commissione ha rigettato la domanda del migrante. L’interrogatorio in udienza diviene solo eventuale e c’è da chiedersi quanti saranno i giudici che, a loro volta gravati di molti casi, vorranno disporlo. A coronamento di ciò, è prevista la soppressione del ricorso in appello.

Il diritto ad essere ascoltato è principio costituzionalmente garantito ai fini del pieno espletamento del diritto di difesa, così come garantito dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo, in linea generale, all’articolo 6 Cedu. Il “right to be heard”, poi, è sancito con particolare riferimento ai procedimenti per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato dagli articoli 12 e seguenti della direttiva 2005/85/Consiglio europeo, che disciplina la materia sul punto.

Il decreto Minniti-Orlando solleva quindi non solo questioni di costituzionalità rispetto all’ordinamento giuridico interno, ma anche possibili contrasti con la normativa dell’Unione. Si assiste al seguito di un iter disastroso iniziato con il Jobs Act: si manomette l’ordinamento (che è lì a tutela di tutti) per rendere le cose più rapide e flessibili. A quale costo? Quello di elidere i diritti delle persone (italiane, straniere, lavoratori e non). È davvero questo il progresso a cui il nostro Paese vuole aspirare? La risposta dovrebbe essere una sola: no.

Chi giunge da noi non si aspetta l’Eldorado, ma almeno un luogo in cui i diritti umani contano e, soprattutto, spera di non essere disprezzato per colpe che non ha. Queste persone si incamminano senza nient’altro che la speranza di raggiungere l’Italia, l’Europa.

Invece, le molteplici reazioni alla manifestazione milanese del 20 maggio hanno dimostrato una diffusa incapacità di comprendere proprio questo. Le difficoltà contingenti non dovrebbero mai portare a svilire la dignità degli altri, dando sfogo ai peggiori istinti di rivalsa verso chi non ha nulla e non ci toglie nulla.

* Laureata in legge presso l’Università Commerciale L. Bocconi e appassionata di diritto sindacale. Ho da poco avuto la possibilità di scendere “in campo” – grazie all’esperienza di praticantato che sto svolgendo presso lo studio legale Rosiello di Milano – e approfondire le tematiche sui diritti a tutela dei lavoratori, imprenscindibili per un sano svolgimento del rapporto lavorativo.

** Avvocato giuslavorista, mi sono formato ed esercito la professione a Milano. Mi sono dedicato al diritto del lavoro per scelta e ho avuto modo di affrontarlo sia dal punta di vista dei lavoratori che da quello dei datori di lavoro, convinto della sua rilevanza sociale e della diretta ripercussione dei suoi effetti sulla vita e sulle aspettative delle persone.

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