Tempi duri per i cacciatori toscani. E’ appena stata pubblicata una sentenza del Tar Toscana (sez. 2, n. 36 del 13 gennaio 2017) emessa a seguito di ricorso di diverse associazioni di cacciatori contro il piano faunistico venatorio della Provincia di Lucca. Il ricorso proponeva ben 14 motivi secondo cui questo piano sarebbe stato illegittimo e avrebbe dovuto essere annullato dal Tar. Diciamo subito che il Tar li ha respinti quasi tutti ma vale la pena di esaminare brevemente i più rilevanti con la relativa motivazione del Tribunale:

1) Viene, tra l’altro, contestata la prescrizione secondo cui nei siti di Natura 2000, si consentono forme di controllo e limitazione della circolazione con fuoristrada legata all’attività venatoria. Contestazione respinta in quanto il Tar non ritiene che siano state imposte limitazioni “irragionevoli” e “chiunque può comprendere l’ambito di applicazione di questo divieto”.

2) Viene anche contestata la previsione secondo la quale il regolamento potrà valutare le modalità più idonee di caccia al capriolo e al muflone, con possibilità di vietarne l’esercizio nella forma della “cerca”. Critica respinta in quanto la legge ammette la caccia in forma individuale lasciando ampia discrezionalità alla Provincia che non risulta aver compiuto valutazioni “manifestamente irragionevoli ”

3) Con riferimento alle aree in cui ammettere o vietare la caccia al cinghiale, si contesta che il piano ha adottato come criterio quello di “qualsiasi densità che non provochi danni sensibili al patrimonio agroforestale o alle altre componenti delle zoocenosi terrestri”. Critica respinta in quanto “è considerazione di comune esperienza quella che la densità obiettivo non può essere uniforme in tutto il territorio, ma deve necessariamente variare in base alle sue diverse caratteristiche da zona a zona”.

4) Si contestano le disposizioni che, quanto alle munizioni, tendono a limitare l’uso del piombo nell’attività venatoria, osservando, tra l’altro, che nella caccia al cinghiale è diffuso l’utilizzo di fucili a canna liscia, per i quali non esistono, allo stato, alternative valide alla palla in piombo. Critica respinta dal Tar in quanto “l’obiettivo di ridurre e limitare l’uso del piombo appare logico e ragionevole, ed è nozione di comune esperienza quella secondo cui è materiale tossico. La tutela della salute è obiettivo prioritario, a fronte del quale non può non cedere quello allo svolgimento dell’attività venatoria, e la mancanza di alternativa alla palla in piombo per la caccia al cinghiale non rappresenta un valido argomento per contestare la previsione di cui si tratta”.

5) Si contesta anche il divieto di immissione delle quaglie nelle aree di addestramento inserite nei siti di Natura 2000, poiché non previsto dalla legge. Critica respinta in quanto “la norma contestata è frutto di valutazioni che sono espressione della discrezionalità propria dell’Amministrazione, delle quali non viene dimostrata illogicità o l’irragionevolezza”.

6) Si contesta che il divieto relativo ai piani di controllo sul piccione (vietati tra novembre e gennaio) potrebbe creare confusione con le colombelle e sarebbe un parametro non previsto da alcuna disposizione. Contestazione respinta in quanto basata “su affermazioni delle ricorrenti che esse non dimostrano”.

Vengono, invece accolte due delle 14 contestazioni dei cacciatori: la prima circa l’abbattimento delle volpi fuori dall’inverno perché manca il parere (previsto dalla legge) dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica; e la seconda perché non appare motivata la scelta di istituire tre nuove zone di protezione a tutela della migrazione dell’avifauna.

In conclusione, il piano faunistico della Provincia di Lucca, nonostante le tante contestazioni dei cacciatori, è stato sostanzialmente confermato dal Tar con sole due eccezioni che possono essere rapidamente sanate.

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