“La Consulta dà ragione ai Comuni, che avevano contestato il carattere unilaterale e non preventivamente concertato del taglio fatto dal governo. I Comuni hanno sempre detto no a tagli imposti dall’alto, le autonomie sono state compresse dallo Stato che ha fatto spending review sui Comuni”. Così Guido Castelli, delegato Anci alla Finanza locale, ha commentato la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità di una parte del secondo decreto sulla spending review del governo Monti, risalente al luglio 2012.
Nel dettaglio, la Consulta ha bocciato i criteri con i quali sono stati distribuiti nel 2013 circa 2,2 miliardi di tagli ai Comuni. Per la precisione, si tratta del capitolo che riguarda le riduzioni al fondo sperimentale di riequilibrio e al fondo sperimentale per 2,250 miliardi di euro, laddove stabiliva che il riparto dei tagli spettava al ministero dell’Interno, attraverso un decreto di natura non regolamentare, e “in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal Siope“, cioè il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.
Per i giudici costituzionali “il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella fase di determinazione delle riduzioni addossate a ciascun Comune” unita “alla mancanza di un termine per l’adozione del decreto ministeriale e alla individuazione dei costi intermedi come criterio base per la quantificazione dei tagli finanziari, comporta, infatti, la violazione degli articoli 3, 97 e 119” della Costituzione.
“Nessun dubbio – scrive la Consulta – che le politiche statali di riduzione delle spese pubbliche possano incidere anche sull’autonomia finanziaria degli enti territoriali; tuttavia, tale incidenza deve, in linea di massima, essere mitigata attraverso la garanzia del loro coinvolgimento nella fase di distribuzione del sacrificio” e “non può essere tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione”. In particolare, la Consulta punta il dito contro la scelta di quantificare i tagli in base ai costi intermedi delle amministrazioni: “Si tratta, dunque, di un criterio che si presta a far gravare i sacrifici economici in misura maggiore sulle amministrazioni che erogano più servizi, a prescindere dalla loro virtuosità nell’impiego delle risorse finanziarie”. Il criterio delle spese per consumi intermedi “non è dunque illegittimo in sé e per sé”, spiegano i giudici costituzionali, ma “la sua illegittimità deriva dall’essere parametro utilizzato in via principale anziché in via sussidiaria”.
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