Per la Consulta sono incostituzionali le norme dello Sblocca Italia varate per far ripartire cantieri e opere pubbliche ma che non prevedono il coinvolgimento delle Regioni (nel caso specifico della Puglia): si parla di progetti e piani di ammodernamento per la rete ferroviaria e contratti di programma tra Enac e i gestori degli aeroporti. Ma sul piatto c’è di più: c’è l’annosa questione della divisione di competenze (e quindi di potere decisionale) tra Stato e Regioni. E dà ragione alla Puglia la sentenza numero 7 depositata oggi con la quale la Corte Costituzionale ha accolto un’istanza presentata nel gennaio del 2015, quando governatore era ancora il leader di Sel Nichi Vendola. Le norme impugnate sono contenute nell’articolo 1 dello Sblocca Italia e riguardano, tra le altre cose, provvedimenti per far ripartire i cantieri sulla tratta ferroviaria Napoli-Bari e misure urgenti per gli aeroporti di interesse nazionale. Su questi aspetti, secondo la Consulta, la Regione Puglia non è stata coinvolta abbastanza. Non si sono fatte attendere le reazioni dello stesso Vendola e dell’attuale presidente della Regione Michele Emiliano, che ha parlato di “un’altra notizia bombadopo l’ok al referendum sulle trivelle. Soddisfazione ha espresso anche il leader di Sel: “Sono orgoglioso di aver messo la mia firma su quel ricorso contro una legge sbagliata e autoritaria”. Secondo Vendola la sentenza rappresenta “un duro colpo alle pretese del governo Renzi di mettere la museruola alle comunità locali”.

IL RICORSO PRESENTATO DA VENDOLA – Il ricorso venne presentato un anno fa. La Regione sollevava la questione di legittimità costituzionale ritenendo che fossero stati violati gli articoli 117 e 118 della Costituzione sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni. Sono stati così impugnati una serie di commi dell’articolo 1 del decreto legge del 2014. Tre i principali nodi. Lo Sblocca Italia stabiliva che l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato fosse nominato commissario per la realizzazione delle Napoli-Bari e che al commissario sarebbe spettato il potere di approvare le opere. Al Ministero dei Trasporti, poi, era affidato il compito di redigere il piano di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria per individuare le linee su cui intervenire con opere di interesse pubblico nazionale o europeo. Sono state impugnate, infine, le misure che fissavano termini per accelerare i tempi concessi ai ministeri dei Trasporti e dell’Economia per esprimersi sugli investimenti previsti dai contratti di programma tra l’Enac e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale.

LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – “Secondo la Regione – si legge nel testo della Consulta – sulla base della giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza 303 del 2003, nell’ambito di tali materie sarebbe preclusa allo Stato l’allocazione a livello centrale delle funzioni amministrative, se non mediante una chiamata in sussidiarietà e nel rispetto delle garanzie partecipative previste a tal fine a favore delle Regioni interessate”. Nel ricorso è stato sottolineato che nei commi 2 e 4 dell’articolo 1 tali garanzie non sarebbero osservate, “perché la Regione può intervenire nella fase di approvazione e di esecuzione dei progetti – recita il testo – solo in sede di conferenza di servizi”. L’ente aveva precisato “di non contestare la chiamata in sussidiarietà in sé dello Stato, ma la mancata previsione dell’intesa”. Il presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio e ha chiesto che il ricorso fosse rigettato. La difesa ha sottolineato il carattere nazionale e strategico di tutti gli interventi oggetto delle norme impugnate che “permetterebbe di escludere la necessità di un coinvolgimento regionale”.

LA SENTENZA DELLA CONSULTA – La Corte ha ritenuto fondate tutte e tre le questioni poste, ritenendo che le misure dello Sblocca-Italia impugnate vadano ora sanate. La Consulta ha così disposto che si arrivi all’approvazione dei progetti d’intesa con la Regione interessata, il varo del piano per ammodernare le infrastrutture insieme alla Conferenza Stato-Regioni e che l’ente debba esprimersi anche in merito ai contratti di programma tra Enac e gestori degli aeroporti. In particolare la Corte ha sposato il ricorso presentato dalla Puglia, nella parte in cui sostiene che la conferenza di servizi che il commissario convoca entro 15 giorni dall’approvazione dei progetti non sarebbe bastata per far valere la propria voce. Questo perché “il motivato dissenso della Regione attiva le procedure concertative previste dalla legge 241 del 7 agosto 1990 solo per profili inerenti alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumità». Quindi il dissenso regionale avrebbe avuto rilevanza solo in casi specifici. Secondo la Corte “per conseguire la codeterminazione dell’atto, la Regione deve essere posta su un piano paritario con lo Stato, con riguardo all’intero fascio di interessi regionali su cui impatta la funzione amministrativa”. La Consulta non boccia affatto nell’approvazione dei progetti “la chiamata in sussidiarietà della funzione amministrativa, che non è in sé oggetto di censura”, ma ritiene che “debba accompagnarsi a garanzie partecipative a favore del sistema regionale, in ragione delle competenze che ad esso spettano”.

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