Licenza di inquinamento acustico per le stazioni ferroviarie?

E’ questo il problema che si è posto di recente il Tar Lombardia (MI), sez. 3, n. 1320, 2 settembre 2105 a proposito di una ordinanza con cui il Comune di Como, con riferimento alla stazione Ferrovienord di Como-Lago, ordinava a Trenonord s.r.l. “il divieto assoluto di svolgere le attività di preparazione di attivazione dei treni e di annuncio con l’ausilio di altoparlanti nella fascia oraria notturna dalle ore 22.00 alle ore 06.00 a decorrere dal giorno della notifica della presente ordinanza e fino alla predisposizione di un piano di contenimento e abbattimento del rumore ai sensi del disposto dell’art. 10 comma 5 della legge 447/1995 per la risoluzione delle emissioni oltre i limiti, e di mantenere in termini ristrettissimi i tempi di preaccensione delle motrici al fine di ridurre al minimo l’impatto esistente delle sorgenti sonore nelle more dei provvedimenti definitivi, da depositare presso codesta Amministrazione comunale, settore Ambiente entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza”.

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L’ordinanza veniva impugnata dalla società e il Tar Lombardia ha accolto il ricorso. Non nel merito, però, ma per un problema di competenza. Ha concluso, infatti, che in tema di inquinamento acustico, la legge n. 447 del 1995, nel caso di servizi pubblici essenziali, riserva il potere di ordinanza non al Comune ma al Presidente del Consiglio dei ministri “all’evidente scopo di uniformare l’azione amministrativa applicata alle enucleate peculiari fattispecie ove incidenti su servizi pubblici essenziali“. In altri termini, in base alla normativa sopra ricordata, il legislatore ha voluto devolvere allo Stato la disciplina delle emissioni ed immissioni sonore prodotte nello svolgimento di servizi pubblici essenziali e in particolare quello ferroviario, nel quale rientra l’attività di uno scalo ferroviario, con la conseguenza che le emissioni ed immissioni sonore prodotte da quest’ultima attività non possono essere disciplinate dagli enti locali.

E qui finisce la sentenza che, probabilmente è esatta dal punto di vista del diritto ma certamente non risolve il problema.

Non conosco la situazione della stazione ferroviaria di Como-Lago ma, se il Comune ha emanato quell’ordinanza, si deve presumere che gli sventurati cittadini che abitano nelle vicinanze passano delle notti di inferno tra rumori dei treni e annunci a tutto volume dell’altoparlante. E c’è poco da dire sulla competenza: se è dovuto intervenire il Comune, vuol dire che il Presidente del Consiglio dei ministri non ha fatto niente per risolvere il problema.

In realtà, il vero nodo della questione è, in primo luogo, culturale. Mentre ormai esiste una coscienza collettiva per i danni provocati da inquinamento dell’aria e delle acque, c’è ancora troppa gente, dentro e fuori le istituzioni, che ritiene l’inquinamento acustico un problema secondario.

Eppure, è ormai dimostrato con certezza che i danni alla salute provocati dalla esposizione al rumore oltre certi limiti sono gravissimi e quanto meno equivalenti a quelli provocati dagli altri inquinamenti, anche se non ce ne accorgiamo subito.

Lo specchio più fedele di questa grave sottovalutazione è dato proprio dalla normativa speciale dove obblighi e divieti, specie se riferiti ad aeroporti o traffico ferroviario, sono sfumati al massimo, senza sanzioni adeguate e con delega di applicazione a organi che, spesso non hanno neppure i mezzi tecnici per accertare la situazione.

A livello penale, siamo rimasti al codice Rocco e, in particolare, al solito art. 659 (già ne abbiamo parlato su questo blog a proposito di movida e schiamazzi notturni) che punisce con l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 309 euro “chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone…”.

Eppure, nonostante la sua innegabile genericità, questa norma ha costituito per decenni la più rilevante difesa contro l’inquinamento acustico, in qualsiasi modo provocato, dal cane che abbaia alle radio ad alto volume, dalla motocicletta agli allarmi, dal rodaggio di autoveicolo con motore acceso per 2 giorni di seguito all’uso in appartamento di calzature particolarmente rumorose.

Leggendo le vecchie sentenze della Cassazione, peraltro, si capisce quanto sia cambiato, negli anni, il concetto di inquinamento acustico. Nel 1964, ad esempio, la suprema Corte affermava che “nel caso di canti notturni non vale ad escludere il reato la tesi difensiva che è viva nell’Italia meridionale la tradizione del bel canto, perché, a prescindere che nella specie non vi è la prova che le esercitazioni vocali fossero autentici canti e non schiamazzi di ubriachi, anche le vibrazioni sonore di un’ugola ben coltivata sono idonee a disturbare il riposo notturno delle persone“. Trent’anni dopo, confermava la (sacrosanta) condanna ad un parroco che aveva “fatto funzionare il suono delle campane della chiesa, azionato da orologio elettrico, di giorno e di notte ogni quarto d’ora, con rumori eccedenti i limiti di tolleranza acustica e conseguente disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone“.

Oggi, l’inquinamento acustico è di tutt’altro tipo ma le leggi ancora non ci sono. Basta pensare a chi abita vicino ad un aeroporto. E, non  caso, negli ecoreati, non si parla di rumore. Ma, in compenso, si punisce il “disastro ambientale abusivo”.

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