La sentenza della Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo) sul “caso Contrada” ha suscitato un’ampia discussione. Vorremo precisare un ultimo profilo che ci sembra dirimente. In pratica la Cedu fa scaturire da una sentenza della Corte di Cassazione l’effetto di rendere illegali e punibili condotte che prima non lo sarebbero state. Ma c’è un grosso equivoco, perché è evidente che la Cassazione non potrebbe mai intervenire senza la preesistenza di condotte previste come illecite e perciò già vietate dall’ordinamento.

Questa preesistenza, nel caso di concorso esterno, nasce dalle norme generali sul concorso di persone nel reato adattate al reato associativo. Un adattamento che non ha “nulla di eterodosso”, corrisponde anzi al “metodo del combinato disposto giuridico fra norme”, metodo che è “fisiologico”, anche se “obiettivamente difficile” nel caso di reato associativo (il virgolettato è tratto da un recentissimo intervento del professor Giovanni Fiandaca).

Tanto premesso, non può certamente mettersi in dubbio che questa operazione di combinato disposto, proprio perché fisiologica, possono farla anche i magistrati di merito (sia del pm che giudicanti), i quali pertanto ben possono contestare e, ricorrendone gli estremi, condannare per concorso esterno in associazione mafiosa, senza che occorra aspettare una qualche sentenza della Cassazione per poterlo fare.

In altre parole, il concorso esterno è punibile di per se stesso, anche a prescindere dalla “scintilla” che secondo la Cedu soltanto la Cassazione potrebbe innescare, per il semplice fatto che non serve nessuna “scintilla”, in quanto il concorso esterno esiste da sempre nel sistema, ed esiste in maniera autonoma grazie al combinato (fisiologico) disposto fra norme generali e reato associativo.

Semmai i giudici di merito dovranno tener conto anche del contributo della Cassazione nel percorso giurisprudenziale di “progressiva elaborazione nel tempo” (ancora Fiandaca) del concorso esterno, ma proprio perché si tratta di elaborazione progressiva, è ontologicamente presupposta una base di partenza, vale a dire un reato punibile, autonomamente già esistente quale risulta appunto essere il concorso esterno.

In parole davvero povere, se la farina (il reato) esiste, si può fare il pane (indagare e giudicare). Poi la farina può essere raffinata e il pane può diventare migliore, ma la liceità delle operazioni iniziali è di per sé indiscutibile. L’equivoco della Cedu (che pure fa un’infinità di cose buone, ma può capitare a tutti un attimo di… distrazione) nasce forse da una semplificazione della complessità (fisiologica) delle questioni concernenti la mafia.

Attenzione a sostenere che fatti provati, certamente rientranti nel perimetro delle attività mafiose in forza del combinato disposto su cui si basa la configurabilità del concorso esterno, non potevano essere perseguiti perché era ancora in corso (come è sempre, perennemente in corso) un’elaborazione giurisprudenziale. Potrebbe ripetersi la storia manzoniana di don Ferrante, che negava la peste anche se ne morì.

di Gian Carlo Caselli e Antonio Ingroia

Il Fatto Quotidiano, 23 aprile 2015

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