La legge Severino, e l’interpretazione che ne ha fornito successivamente la Corte di Cassazione, ha certamente ristretto le maglie del reato, la concussione, per il quale Silvio Berlusconi è stato condannato in primo grado e poi assolto in appello per il caso Ruby. E certamente l’allora premier “abusò della sua qualità di presidente del Consiglio” quando telefonò in Questura per far rilasciare la ragazza. E se è vero che anche con la vecchia formulazione del reato, nel processo sarebbe stato fondamentale comprendere se il capo di gabinetto che ricevette le telefonate, Pietro Ostuni, fosse consapevole di favorire “indebitamente” il capo del governo, è altrettanto certo che i paletti della nuova legge – indebito vantaggio e punibilità del concusso – hanno limitato il raggio di azione dei giudici. Quell’abuso che poteva essere punito con la precedente legge (che univa costrizione e induzione), non lo può essere più con la nuova: perché nel caso Ruby mancano i due criteri essenziali per la configurazione del reato di quella che fu battezzata legge anticorruzione. Così in 330 pagine nella motivazione della sentenza la Corte d’appello di Milano spiegano l’assoluzione del leader di Forza Italia. 

“Abusò della sua qualità di presidente del Consiglio”. “È sicuramente accertato che l’imputato, la notte del 27/28 maggio 2010, abusò della sua qualità di presidente del Consiglio” quando telefonò alla Questura di Milano per far rilasciare una minorenne marocchina spacciandola per la nipote dei Hosni Mubarak. È anche provato è che “Silvio Berlusconi aveva un personale, concreto interesse” a ottenere che Ruby, 17 anni e ospite delle serate ad alto tasso erotico di Arcore (per i giudici provato il sesso e la retribuzione ma non la consapevolezza sull’età), venisse affidata a Nicole Minetti e non collocata in comunità perché era “preoccupato” del rischio di rivelazioni compromettenti”. Tuttavia “l’abuso della qualità è condizione necessaria, ma non sufficiente a integrare il reato, richiedendo la norma incriminatrice che esso si traduca in una vera e propria costrizione”. Invece i poliziotti furono soltanto “indotti” da Berlusconi a rilasciare Karima El Marough: il capo di Gabinetto della Questura, Pietro Ostuni, subì “il timore reverenziale per l’elevata carica istituzionale dell’interlocutore”. E se in passato, quando il reato era unico e non diviso in due, quel “timore reverenziale” bastava a portare, in molti casi, a una sentenza di condanna dell’imputato con lo spacchettamento del reato quella condizione non basta più. 

Assoluzione grazie alla legge Severino con lo spacchettamento della concussione. La legge Severino, introdotta nel novembre 2012 con il voto bipartisan del Parlamento e processo già in corso da un anno mezzo, aveva appunto diviso il reato di concussione in due. La concussione per costrizione e quella per induzione. Ma se per la prima fattispecie la condizione essenziale è la minaccia che limita la libertà di chi subisce, la seconda fattispecie aveva introdotto una novità: la punibilità per colui che non si ribella all’abuso e un “indebito vantaggio”. Quando Berlusconi chiamò in Questura, secondo i giudici di primo grado che hanno ribaltato la sentenza di primo, non minacciò, né promise od offrì altro. I giudici della II corte d’Appello, richiamando la sentenza della Cassazione a sezione Unite che aveva fissato i paletti dei due reati, sottolineano quindi che il reato di induzione “richiede necessariamente il concorso di due soggetti” e ricordano come “neppure l’organo dell’accusa, sia in primo che in secondo grado, ha mai fatto riferimento a possibili vantaggi personali di Ostuni anche solo in termini più generici a una sua soggezione compiacente opportunisticamente prestata”.

Vale la pena ricordare che la Procura di Milano aveva contestato la concussione per induzione all’ex Cavaliere, ma i giudici di primo grado, andando oltre la richiesta dei pm, aveva riqualificato il reato in concussione per costrizione sostenendo in motivazione che l’allora primo ministro era intervenuto pesantemente sui poliziotti. I magistrati dell’appello hanno radicalmente escluso la costrizione e affermato che addirittura mancano “le condizioni per una riqualificazione”, una decisione che si spiega con la “nuova fattispecie di reato” e con l’interpretazione che hanno fatto gli ermellini. Il primo a comprendere che le motivazioni della sentenza sarebbero state queste era stato, il giorno stesso dell’assoluzione, proprio il difensore dell’ex premier, l’avvocato Franco Coppi: “Era impossibile anche derubricare la concussione per costrizione in concussione per induzione, perché quest’ultima forma richiede un vantaggio per il concusso”. Vantaggio neanche ipotizzato dall’accusa.

Quando l’ex pm Cantone si rese conto del pasticcio sulla nuova legge. Ancora prima, a rendersi conto del pasticciaccio della riforma della concussione era stato Raffaele Cantone, ora presidente dell’Anticorruzione, all’epoca in forza all’Ufficio del massimario della Cassazione. L’ex pm anti camorra aveva individuato molti punti deboli nella legge tanto che alla fine a dirimere la questione furono chiamate le sezioni Unite della Suprema corte. In 19 pagine relazione, naturalmente senza nominare il giudizio aveva scritto nero su bianco che il cosiddetto spacchettamento della concussione in due ipotesi – induzione e costrizione appunto– avrebbe potuto incidere pesantemente sui processi per quel reato.  Cantone sottolineava che scomparisse come parte attiva l’incaricato di pubblico servizio (e Berlusconi essendo premier lo era quando telefonò da Parigi per far liberare Ruby) e veniva appunto inserita invece la punibilità di chi viene indotto a commettere il reato. Tra l’altro i poliziotti non avrebbero potuto essere indagati perché l’eventuale reato sarebbe stato commesso due anni prima dell’introduzione della legge. E se è possibile applicare una legge più favorevole a un imputato (favore rei) non è possibile indagare una persona per un reato che prima non esisteva. 

Cosa dice la sentenza della Cassazione a sezione Unite. E alla fine che cosa decisero le sezioni Unite della Cassazione? Nel verdetto del 24 ottobre 2013, la Corte presieduta da Giorgio Santacroce stabilì che le nuove norme “spacchettate” dovevano essere interpretate condannando più duramente solo chi “limita radicalmente” la libertà del soggetto sul quale fa pressione, e in modo più mite – con prescrizione breve e senza pena accessoria – chi esercita una “pressione non irresistibile”. In sostanza, i giudici di piazza Cavour hanno alzato l’asticella del limite che differenzia la concussione per costrizione, più grave, dall’induzione indebita. Ed è qui che le possibilità di assoluzione per l’ex Cavaliere sono diventate maggiori rispetto a quelle di una condanna. “La fattispecie di induzione indebita è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio”. La congiunzione “e” è fondamentale: se non c’è un vantaggio, come nel caso di Ostuni, non c’è reato. I poliziotti che ricevettero la telefonata da Parigi dell’allora premier Berlusconi avevano quindi la possibilità di opporsi e certamente non hanno conseguito un beneficio nell’aver assecondato la richiesta del Cavaliere. L’unico a beneficiare di qualcosa fu Berlusconi visto che per i giudici con quella telefonata, abusando della sua qualità, impedì che quella notte Ruby potesse raccontare cosa accadeva alle cene eleganti di Arcore.  

Articolo Precedente

Ruby, B. assolto perché legge è cambiata: “Telefonate in Questura abuso, non reato”

next
Articolo Successivo

Enav-Finmeccanica: Fausto Simoni, l’uomo che ha morso il cane

next