E’ una bella pagina in una brutta storia quella scritta lo scorso 10 ottobre dai Giudici del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia che hanno bocciato – sebbene per ora solo in via provvisoria – il provvedimento con il quale il Comune di Milano, in piena estate, aveva messo una lunga serie di anacronistici paletti all’attività di autonoleggio “intermediata” da Uber, il servizio online che sta rivoluzionando il sistema dei trasporti urbani in giro per il mondo.

Alcuni passaggi della Determinazione del Comune di Milano del 29 luglio scorso minacciavano, di fatto, di frenare l’attività di Uber e dei tanti autonoleggiatori italiani che hanno scelto di utilizzare il nuovo servizio, raccogliendo le prenotazioni in giro per la città senza necessariamente ritornare, alla fine di ogni corsa, nelle proprie autorimesse per poi ripartire.

Il provvedimento del Comune di Milano, in particolare, ribadiva l’obbligo degli autonoleggiatori di sostare nelle proprie autorimesse in attesa dell’arrivo di una chiamata da parte di un cliente ed il divieto di attendere tale chiamata – o anche semplicemente di riceverla – nelle aree pubbliche e, soprattutto, che per svolgere il servizio di autonoleggio sul territorio milanese sarebbe stato necessario disporre di una sede all’interno dello stesso territorio.

Principi palesemente anacronistici, nemici giurati del mercato e, soprattutto del futuro.

Principi, tuttavia, che, non sono andati giù ai Giudici amministrativi i quali nell’accogliere il ricorso cautelare promosso dalla ANI.Tra. V – Associazione nazionale imprese di trasporto viaggiatori – hanno messo nero su bianco di nutrire seri dubbi sulla legittimità del provvedimento del Comune di Milano e, addirittura, sulla Costituzionalità e conformità alla disciplina Europea della legge che prevede l’obbligo per gli autonoleggiatori di iniziare ogni corsa all’interno del Comune nel quale è stata rilasciata la propria licenza.

Ma non basta.

Perché i Giudici del Tribunale di Milano, nel provvedimento con il quale sospendono l’efficacia della Determinazione comunale, scrivono anche che “sembra irrazionale alla luce del progresso della tecnica che, dopo la conclusione di una corsa, il conducente che immediatamente dopo riceva in via telematica altra richiesta, debba necessariamente fare ritorno alla propria rimessa ovvero a quella che sia stata indicata anziché raggiungere direttamente il cliente in attesa”.

Curioso, peraltro, che il Comune di Milano dopo aver adottato un provvedimento tanto “rumoroso” abbia scelto di non difenderne la legittimità davanti ai giudici amministrativi dinanzi ai quali non si è neppure costituito.

Forse le certezze protezionistiche anti-progresso che hanno ispirato la Determinazione di fine luglio, iniziano a scricchiolare.

Ora, naturalmente, bisognerà attendere la decisione nel merito dei Giudici amministrativi ma, per ora, si può dire che fermare il progresso e l’apertura dei mercati oltre che anacronistico sembra – anche ai Giudici – illegittimo se non addirittura incostituzionale.

 

Articolo Precedente

Carlo Vichi, la Mivar e la dura vita di un imprenditore-contro

next
Articolo Successivo

Rcs, il lato bello della crisi: addio ai salotti buoni

next