Il 12 settembre scorso la Cassazione aveva ordinato un nuovo processo per gli ex vertici del Sismi imputati nel processo per il sequestro dell’imam egiziano di Milano Abu Omar.  Oggi i supremi giudici, nella motivazione con cui dispongono un nuovo giudizio per coloro che furono prosciolti per non luogo a procedere in virtù dell’apposizione sulla vicenda del segreto di Stato, spiegano che quella rendition, che comportò la consegna di un cittadino egiziano (che era indagato dalla Procura di Milano per terrorismo e che sarebbe stato arrestato a breve, ndr) alla Cia che poi lo affidò all’Egitto, fu un’operazione di singoli uomini e non un’azione decisa dall’istituzione: “Allo stato degli atti non vi sono elementi per affermare una partecipazione del Sismi” al sequestro di Abu Omar “essendo, invece, possibile ipotizzare la partecipazione individuale di alcuni agenti dei servizi italiani, oltre a quella di persone estranee ai servizi”.

Con 235 pagine di motivazioni, depositate oggi, gli ermellini spiegano perché hanno deciso di riaprire il processo per gli ex vertici del Sismi, Nicolò Pollari e Marco Mancini e perché hanno deciso di confermare le condanne, senza attenuanti, per gli 007 Usa che organizzarono ed eseguirono il sequestro, a Milano, il 17 febbraio 2003. Quando la Cassazione si riferisce alla partecipazione, al sequestro o alle sue fasi preliminari, di persone estranee ai servizi, fa il nome del carabiniere del Ros Luciano Pironi, nome in codice Ludwig, che diede supporto al prelievo dell’egiziano, aiutando gli americano a caricarlo sul furgone bianco.  Scena vista e poi descritti agli allora procuratori aggiunti di Milano Armando Spataro e Ferdinando Pomarici da una testimone. Il militare dell’Arma aveva poi patteggiato la pena uscendo velecomente dal processo a lungo fermo in attesa che la Corte Costituzionale decidesse sul conflitto sollevato dal giudice di Milano, Oscar Magi, sull’apposizione del segreto di Stato. 

Disponendo un nuovo esame davanti alla Corte d’Appello di Milano, la suprema Corte sostiene: “Il segreto non può essere apposto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, sull’operato di singoli funzionari che abbiano agito al di fuori delle proprie funzioni”. Pollari e Mancini e altri tre ex agenti del Sismi a questo punto dovranno essere processati. Erano state invece confermate le condanne per i 23 agenti della Cia che secondo l’accusa avevano portato a termine la “rendition”. Verdetto immutato, a 2 anni e 8 mesi di reclusione, per l’ex responsabile dell’archivio Sismi Pio Pompa e per Luciano Seno.

“Non è vero, almeno per quel che emerge dagli atti e dalle due sentenze di merito, che l’operazione Abu Omar fosse stata autorizzata dal governo italiano, non solo perché il rapimento non sarebbe mai stato autorizzabile per la legge italiana, ma anche perché – argomentano i giudici – sia il presidente del Consigliodei ministri in una nota ufficiale, sia l’allora direttore del Sismi, avevano escluso ogni coinvolgimento delle istituzioni”. Per quanto riguarda l’esclusione del coinvolgimento del governo italiano e del Sismi nel rapimento di Abu Omar, i supremi giudici aggiungono che “siffatta affermazione, fino ad oggi, non ha ricevuto smentite”. Per la Suprema corte: “Si deve necessariamente concludere che l’eventuale partecipazione di agenti del Sismi al rapimento di Abu Omar avvenne a titolo personale, cosa che non deve apparire strana dal momento che anche un maresciallo dei Ros, Luciano Pironi, partecipò all’operazione come ebbe a riferire lui stesso, perché coinvolto dal dirigente della Cia, Robert Lady, con la promessa di un aiuto autorevole per poter divenire agente dei servizi di informazione”.   Anche il fattore raccomandazione fu tra le leve motivazionali che avrebbero spinto, quindi, singoli uomini ad aiutare la Cia nel rapimento dell’imam egiziano.

I giudici poi mettono un sigillo anche alle indagini della Digos di Milano che “legittimamente”, hanno svolto le indagini sul rapimento di Abu Omar, anche nella base Nato di Aviano, in quanto la base, e gli uffici “ivi allocati”, non godono “di extraterritorialità ed immunità dalla giurisdizione penale per fatti rientranti nella giurisdizione italiana”. Ma non solo; secondo i giudici  sono “intercettabili” le conversazioni degli agenti del Sismi, perché la sola qualifica di addetti ai servizi segreti non li abilita a ricevere una “inammissibile immunità”. Il verdetto inoltre circoscrive e di molto l’ambito di utilizzo del segreto di Stato: perché la sua apposizione “costituisce, comunque, un vulnus per il corretto dispiegarsi della vita democratica, che è fondata sulla trasparenza e sulla conoscenza da parte dei cittadini delle decisioni e degli atti di governo”. Al segreto di Stato, secondo i giudici, “si deve ricorrere nei casi assolutamente indispensabili”. 

 

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