Via libera dell’Aula del Senato alla proposta di legge per garantire la parità di rappresentanza tra gli uomini e le donne negli enti locali. Sul provvedimento, durante il dibattito in Aula, si sono registrati parecchi malumori interni al Pdl. Il testo, approvato con 148 sì, 60 no e 30 astenuti, prevede la garanzia di parità di accesso alle trasmissioni politiche in campagna elettorale e, se entrerà in vigore, andrà applicata già dalle prossime politiche. Ecco il ddl, in sintesi:

QUOTE ROSA IN TV – I mezzi di informazione “nell’ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi dell’articolo 51 della Costituzione” sulle quote rosa “per la promozione delle pari opportunità”.

SENZA CANDIDATE DECADE LISTA – Nelle liste dei candidati alle comunali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. Qualora la commissione elettorale verifichi che non viene rispettato questo principio, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato. Se la lista, alla fine della cancellazione delle candidature eccedenti, contiene ancora un numero di candidate inferiore a quello prescritto cancella lista nel caso dei comuni sopra i 15mila abitanti.

CLAUSOLA SALVAGUARDIA PICCOLI COMUNI – Per i comuni più piccoli si è scelto di evitare la ricusazione della lista perché può portare alla decadenza del sindaco.

ARRIVA LA ‘PREFERENZA DI GENERE’ – Ci sarà la possibilità di esprimere due preferenze (anziché una, secondo la normativa vigente) per i candidati a consigliere comunale. Se si sceglie questa opzione, però, una preferenza deve riguardare un candidato uomo e l’altra una candidata donna della stessa lista. In caso di mancato rispetto della disposizione, si prevede l’annullamento della seconda preferenza.

PARI OPPORTUNITA’ NEI CONSIGLI REGIONALI – Le legislazioni regionali in materia elettorale dovranno osservare la promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive regionali.

LE COMMISSIONI DI CONCORSO PUBBLICO – L’atto di nomina della commissione per i concorsi pubblici va inviato entro tre giorni alla consigliera o al consigliere di parità, nazionale o regionale, da individuare in base alla competenza territoriale dell’amministrazione che ha bandito il concorso. In tal modo, si istituisce una forma di vigilanza sulle nomine: il consigliere di parità, dovrà, infatti, certificare il rispetto della parità di genere tra i componenti della commissione.

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