Il mondo FQ

La “giusta” causa prevista
dallo Statuto dei Lavoratori

Icona dei commenti Commenti

L’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) afferma che il licenziamento è valido solo se avviene per giusta causa o giustificato motivo. Il lavoratore, dunque, che ritenga di essere stato licenziato senza una giusta causa o un giustificato motivo, può ricorrere al giudice. Se in sede giudiziaria viene accertata l’assenza di questi due requisiti, il giudice emette una sentenza con la quale può obbligare il datore di lavoro a riassumere il lavoratore licenziato. In alternativa, il dipendente può accettare un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultimo stipendio, o un’indennità crescente con l’anzianità di servizio. Lo Statuto dei Lavoratori si applica solo alle aziende con almeno 15 dipendenti. Nelle aziende che hanno fino a 15 dipendenti, se il giudice dichiara illegittimo il licenziamento, il datore può scegliere tra la riassunzione del dipendente o il versamento di un risarcimento.

da Il Fatto Quotidiano del 21 dicembre 2011

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione