di Rossana Cassarà *

Pensavamo che la recente riscrittura delle norme sul lavoro originata dal Jobs Act avesse risparmiato almeno le dimissioni volontarie del lavoratore, già assoggettate dalla Legge Fornero ad un adempimento telematico di conferma, ma dobbiamo ricrederci. Dal 12 marzo 2016, infatti, la tradizionale “lettera di dimissioni” è andata definitivamente in pensione, sostituita da una farraginosa procedura telematica che – attenzione – deve sbrigare esclusivamente il lavoratore a pena di inefficacia.

jobs act 675

Per effetto delle disposizioni del decreto 15.12.2015, attuativo della delega del Jobs Act e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.1.2016, la via telematica è diventata infatti l’unica possibile per presentare le dimissioni e per comunicare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Ma come funziona la nuova procedura?

In pratica, il dipendente che intende dimettersi (o che ha concordato con il datore una risoluzione consensuale del rapporto) deve prima di ogni cosa fare richiesta sul sito internet dell’Inps del suo codice pin (www.inps.it ) (e già questa operazione, a quanto pare, comporta qualche problema), quindi creare un’utenza per l’accesso al portale ClicLavoro, accedere al form on-line sul sito del Ministero, compilarlo con i dati inerenti al rapporto di lavoro ed inviarlo, sempre per via informatica, all’azienda e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Passare attraverso tre siti internet per dimettersi già somiglia più a una caccia al tesoro o al gioco dell’oca che a una procedura prescritta dalla legge: “fortunatamente” il lavoratore può scegliere di farsi assistere da un soggetto abilitato (esclusivamente patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione), il quale provvederà per suo conto alla trasmissione del modulo telematico con la responsabilità di accertare l’identità del lavoratore. La nuova procedura – è importante evidenziarlo – si applica soltanto ai rapporti di lavoro subordinato (e non ad altre forme contrattuali), con esclusione del lavoro domestico; riguarda anche le dimissioni per giusta causa (dettate ad esempio da omesso pagamento della retribuzione o versamento dei contributi, molestie, dequalificazione, mobbing, trasferimenti in località distanti, etc., con diritto alla Naspi come da circolare Inps n. 94 del 12.5.2015) oltre a quelle volontarie, mentre ne sono esentate le dimissioni o risoluzioni consensuali formalizzate in sedi conciliative, siano esse giudiziali, sindacali o in Dtl. Quanto alle lavoratrici madri (durante il periodo di gravidanza e i primi tre anni di vita del bambino) rimane in vigore la procedura di convalida delle dimissioni prevista dall’art. 55 d. lgs 151/2001, già modificata dalla Legge Fornero e resa di recente più stringente (circolare Min. Lav n. 22350 del 18.12.2015) mediante l’adozione di una nuova modulistica che rende edotta la dipendente sui diritti che la legge le riconosce.

Espletata la procedura telematica, il lavoratore ha comunque – e questa è una novità – la facoltà di ripensamento entro sette giorni dall’inoltro della comunicazione, potendo revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale: anche questo, beninteso, va fatto per via telematica, con la stessa procedura delle dimissioni.
Niente di più semplice e niente di più complicato in un Paese come il nostro che non è certo ai primi posti in Europa per familiarità dei cittadini con il web e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Sia chiaro: la riforma nasce dal lodevole intento di contrastare, con maggiore incisività rispetto a quanto fatto dalla legge 92/2012, l’odioso fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco, ancora molto diffuso in alcune zone d’Italia, garantendo il riconoscimento del soggetto e la data certa della comunicazione al fine di tutelarne la genuinità.

Si tratta però di capire se il bilancio tra benefici e svantaggi del nuovo macchinoso sistema sia quantomeno in pareggio. Gli addetti ai lavori mostrano già delle perplessità: i sindacati parlano di ennesima complicazione burocratica, Confartigianato ha presentato un appello al Ministero per la modifica della norma che ostacolerebbe l’attività imprenditoriale generando ulteriori incertezze sulla cessazione dei rapporti e le Direzioni Territoriali del Lavoro sono nel panico della prima ora. Certo è che, se il lavoratore – che peraltro non va incontro ad alcuna sanzione – non si prende la briga di presentare le dimissioni per via telematica, a farne le spese sarà l’azienda, che si troverà inerme di fronte alla loro inefficacia. Se, infatti, prima la legge consentiva al datore di lavoro di superare l’eventuale inerzia del dipendente con apposita comunicazione che ne sanava la convalida, la nuova norma non contempla scappatoie.

Si potrebbe arrivare al paradosso per cui l’azienda, per formalizzare la cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente che si è “inefficacemente” dimesso, sarà costretta ad avviare una procedimento disciplinare per assenza ingiustificata e procedere al suo licenziamento. Il Ministero sembrerebbe escludere questa ipotesi, laddove nella circolare n. 12 del 4.3.2016 precisa che in caso di presentazione di dimissioni con modalità diverse da quelle prescritte il datore di lavoro “dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina”. Il condizionale utilizzato è sintomatico: e se l’invito non viene accolto? Insomma, anche dimettersi è diventato un’impresa.

* Palermitana ma ormai milanese di adozione, esercito la professione di avvocato a Milano occupandomi con passione di diritto del lavoro. Ho fatto esperienza in materia di lavoro giornalistico collaborando con il sindacato lombardo, ho seguito procedure di mobilità partecipando alle trattative sindacali e svolgo attività stragiudiziale e giudiziale su questioni inerenti il rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e di agenzia.

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