La Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo ha reso, il 24 marzo 2011,  la sua decisione in ordine all’uccisione di Carlo Giuliani. La principale disposizione che entrava in considerazione era l’art. 2 della Convenzione europea sui diritti umani e libertà fondamentali, relativo al diritto alla vita.

La Grande Chambre ha deliberato, con tredici voti contro quattro, che l’uso delle armi sia stato in tale circostanza legittimo, e, con dieci voti contro sette, che non vi sia stata violazione dell’art. 2 per quanto riguarda la predisposizione delle norme relative all’uso delle armi e l’assegnazione di armi da fuoco alle forze dell’ordine, e, sempre con dieci voti contro sette, per quanto riguarda la pianificazione, organizzazione ed esecuzione delle operazioni di mantenimento  dell’ordine pubblico.

I sette giudici dissenzienti hanno fatto riferimento ai Principi delle Nazioni Unite del 1990 relativi all’uso della forza e di armi da fuoco da parte delle forze dell’ordine.

Dopo aver considerato in particolare il paragrafo 2 di tali principi, secondo il quale le forze dell’ordine devono essere equipaggiate con un’ampia serie di strumenti, compresi quelli non letali, e il paragrafo 14, che richiede la presenza di particolari requisiti e di un adeguato addestramento dei tutori dell’ordine pubblico, i giudici dissenzienti hanno concluso che “la mancanza di un’adeguata legislazione concernente l’uso delle armi da fuoco, abbinato alle carenze nella preparazione delle operazioni e nell’addestramento delle forze dell’ordine ha prodotto problemi seri e reali nel mantenimento dell’ordine pubblico  e che tali carenze sono collegabili alla morte di Carlo Giuliani” (paragrafo 12 dell’opinione dissenziente).

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, i giudici dissenzienti hanno ravvisato un’evidente carenza delle indagini condotte per quanto riguarda l’aspetto, assolutamente decisivo, dell’effettiva traiettoria del proiettile che ha ucciso Carlo, ed inoltre per non aver posto l’evento nel contesto più generale degli avvenimenti che si sono prodotti. Da questo secondo punto di vista appare evidente, occorre aggiungere, che l’improvvisa e ingiustificata aggressione dei carabinieri al corteo, pur autorizzato, delle tute bianche, è risultata determinante nelle successive dinamiche di piazza, ivi compresi gli scontri di Piazza Alimonda, durante i quali è stato ucciso Carlo Giuliani.

L’opinione espressa dai giudici dissenzienti appare più approfondita e sensibile alle problematiche effettive evocate dal tragico evento.

Come giuristi democratici fummo presenti all’epoca a Genova per garantire il fondamentale diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero e abbiamo sempre sostenuto che l’analisi degli incidenti di quel giorno e degli eventi connessi, fra cui soprattutto i vergognosi episodi delle torture a Bolzaneto e del massacro notturno alla scuola Diaz, evidenzi una gestione dell’ordine pubblico, durante i giorni del G8,  da condannare senza mezzi termini. L’uccisione di Carlo Giuliani è stato il frutto di una deliberata scelta di reprimere in modo frontale un vasto ed articolato movimento di massa.

Ma nessuno ha pagato, tantomeno i responsabili politici…

In conclusione, quindi, assistiamo a un deplorevole fenomeno di impunità, che può costituire, come purtroppo spesso accade in tali casi,  il terreno fertile per futuri abusi.

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