Col comunicato stampa n. 54 del Governo è stato annunciato l’impianto del Bilancio 2024 dello Stato. Poche le notizie sul fronte “Lavoro”: detassazione dei premi di produttività al 5%; decontribuzione per assunzioni di personale femminile e aumento dei fringe benefits detassati da 258,23 euro a 1.000 euro o 2.000 euro, se si tratta di persona con figli a carico.

Ho provato una certa delusione, visto che, dopo aver sentito parlare per molto tempo di taglio al cuneo fiscale (cioè della differenza tra il costo del lavoro e il valore netto della retribuzione), mi aspettavo che si tenesse fede all’impegno di ridurlo dell’1,3%, dopo che nel primo anno di governo era sceso solo di un modesto 0,6% (dal 46,5% del 2021 al 45,9% del 2022).

Insomma, il Governo cerca di assicurare maggiori somme nette ai lavoratori, non intervenendo sul fronte della tassazione, ma chiedendo al datore di lavoro di versare somme aggiuntive rispetto alla retribuzione, sotto forma di Fringe Benefits non tassati.

Cosa sono i fringe benefits?

I Fringe Benefits sono quei compensi che il datore di lavoro riconosce al dipendente in natura e non in denaro, poiché consistenti nella messa a disposizione di beni e/o di servizi in favore di uno/a o più lavoratori/trici: si va dall’autovettura per uso promiscuo (sia per lavoro, che per uso personale), alla casa, all’assicurazione sanitaria integrativa, sino ai semplici buoni carburante. Si tratta di erogazioni connesse alla prestazione lavorativa e, quindi, sono un elemento della retribuzione; non si tratta, quindi, di liberalità concesse dal datore di lavoro. Da ciò deriva che:

– una volta concessi non posso essere tolti, come accade per gli altri elementi retributivi, se non a fronte di specifiche e limitate situazioni;
– viene indicato in busta paga il loro “valore normale”, cioè il “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari…”;
– incidono, ai sensi dell’art. 2120 c.c., sul calcolo del TFR, visto che la retribuzione annua da prendere a riferimento comprende anche l’equivalente delle prestazioni in natura, purché non meramente occasionali;
– sono soggetti a tassazione sulla base del “valore normale” (art. 9, comma 3 del TUIR).

Insomma, da questo elenco appare chiaro che i Fringe Benefits incidano sul costo del lavoro e, in quanto normalmente tassati, sono parte del cuneo fiscale.

L’eccezione dei Fringe Benefits non tassati

L’art. 51, 3° comma del TUIR prevede che siano esclusi dal reddito imponibile (e, quindi, dalla tassazione) quei Fringe Benefits inferiori a un valore globale nel periodo d’imposta di euro 258,23 (le vecchie 500.000 Lire). Tale somma è stata incrementata, in via temporanea e per far fronte a situazioni eccezionali, per i periodi di imposta 2020 e 2021 a euro 516,46.

Per il periodo d’imposta 2022 (art. 12 Decreto Aiuti-bis) la somma è cresciuta ad euro 600 per rimborsare costi di energia elettrica, acqua e gas naturale; somma che il Decreto Aiuti quater (L. 6/2023) ha portato a euro 3.000, con una crescita del 1.100% circa. Cosa che è stata giustificata ancora una volta dalla situazione emergenziale.

Il perché dell’originaria limitazione a 258,23 euro? Per verificare se continuare a prorogare un’eccezione sia una scelta corretta, è necessario ricordare quale sia la ragione per cui nel TUIR sia stata inserita la limitazione del beneficio della non tassazione del Fringe Benefit a 258,23 euro. L’origine è chiara: mentre le più ampie agevolazioni fiscali riconosciute al welfare aziendale sono giustificate dalla sua universalità (per esempio tutti i dipendenti in modo indistinto o categorie omogenee di persone), senza alcuna possibilità di scelte discrezionali in favore di questo o quel determinato soggetto gradito dal datore di lavoro; i Fringe Benefits esenti sono invece caratterizzati dalla soggettività, poiché il datore di lavoro può riconoscerli solo ad alcune persone, senza dover giustificare a nessuno la scelta.

La decisione di limitare il beneficio della non tassazione ad euro 258,23 è legata alla volontà di limitare questa discrezionalità e di non creare eccessive disparità di trattamento tra persone che lavorano nel medesimo posto.

I rischi della misura

Se questa è l’originaria giustificazione dell’esenzione da tasse di tali Fringe Benefits e se può essere compresa la finalità emergenziale delle misure per gli anni fiscali 2020, 2021 e 2022, appare chiaro che il suo incremento attuale a 1.000 o 2.000 euro rischi di creare forti disparità di trattamento, ma soprattutto di rendere stabile ciò che era nato come misura temporanea. Il rischio è che, invece di intervenire strutturalmente sul cuneo fiscale, si chieda al datore di lavoro di incrementare il costo del lavoro, attraverso uno strumento che potrebbe creare disparità di trattamento.

Infatti, un datore di lavoro poco avveduto e corretto potrebbe decidere di non fare più ricorso al welfare aziendale, ma di premiare con una somma superiore alla media dei piani di welfare diffusi in Italia solo i lavoratori graditi, utilizzando uno strumento privo di alcun controllo (anche sindacale), spostando ogni risorsa dal welfare universale e con finalità sociale a un premio individuale detassato.

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