Il via libera all’utilizzo di intercettazioni telefoniche può non contenere una motivazione specifica. A patto che la richiesta degli inquirenti sia ben argomentata. È quello che ha sostenuto la Corte di Giustizia dell’Unione europea, esprimendosi su un caso relativo alla decisione di un tribunale della Bulgaria.

L’organo che garantisce l’osservanza del diritto comunitario ha spiegato che, quando i giudici autorizzano l’uso di ascolti telefonici, l’obbligo di motivazione non è violato se la decisione si fonda su una richiesta dettagliata e circostanziata dell’autorità competente e i motivi dell’autorizzazione possano essere dedotti agevolmente e senza ambiguità da una lettura incrociata della richiesta e dell’autorizzazione.

La sentenza dei giudici del Lussemburgo riguarda intercettazioni telefoniche autorizzate da un tribunale bulgaro nel 2017 e relative a quattro persone, poi accusate di aver partecipato a un’organizzazione criminale. Quando la decisione di autorizzazione si limita a indicare la durata di validità dell’autorizzazione e a dichiarare che le disposizioni di legge sono rispettate, afferma tra l’altro la Corte, è essenziale che la richiesta menzioni chiaramente tutte le informazioni necessarie affinché le persone interessate siano in grado di comprendere che, sulla sola base di tali informazioni, il giudice che ha rilasciato l’autorizzazione, facendo propria la motivazione contenuta nella richiesta, è giunto alla conclusione che l’insieme dei requisiti di legge erano soddisfatti.

Articolo Precedente

Qatargate, Tarabella chiede la ricusazione del giudice: “Detenzione preventiva usata per fare pressione”. Lui ed Eva Kaili restano in carcere

next