La Corte di Cassazione tedesca (Bundesgerichtshof) ha confermato, con una sentenza pubblicata questa settimana, che non usare il preservativo quando dalla compagna ne è stato richiesto l’uso come condizione al rapporto non solo è punibile, ma non è escluso possa essere qualificato anche come vera e propria violenza carnale. Dal 2016 i crimini a sfondo sessuale sono stati puniti più severamente dal legislatore tedesco. L’articolo 177 del Codice penale prevede chiaramente che chi induce altri ad atti sessuali senza la sua volontà commette un reato e gradua la pena in otto ipotesi diverse dal palpeggiamento alla violenza aggravata con impiego di armi e lesioni. Il principio della necessità di piena consensualità è scolpito nella massima “no, vuol dire no”.

La giurisprudenza di primo grado aveva già individuato che non impiegare il preservativo in un rapporto sessuale a dispetto della volontà della partner, non solo è una chiara violazione della fiducia, ma è anche penalmente rilevante. Si possono trasmettere infezioni od anche indurre una gravidanza indesiderata. La prima condanna per stealthing in Germania risale al 2018. Quella pubblicata ora è la prima conferma di istanza superiore (BGH 13.12.2022 – 3StR 372/22).

Nel 2018 un uomo era stato condannato dal tribunale di Düsseldorf a tre anni per avere finto di avere usato un preservativo, mentre invece aveva lasciato il profilattico aperto sul letto (LG Düsseldorf 01.04.2022 – 8KLs 8/21). I giudici di Karlsruhe in seconda istanza hanno confermato ora che la consensualità deve essere verificata nel caso effettivo, se il partner fa chiaramente intendere che l’uso di un preservativo è condizione per il rapporto ometterlo di nascosto incarna un abuso sessuale. Con la sentenza, si sono però spinti oltre ai colleghi di Düsseldorf, ed hanno affermato che lo stealthing può anche giungere a concretarsi in una vera e propria violenza carnale. Un reato che viene in essere quando l’autore forza la vittima al rapporto.

Mentre l’abuso sessuale è sanzionabile di norma con una pena da sei mesi a cinque anni, la violenza carnale è punita nel minimo a due anni (le pene si abbassano solo in ipotesi lievi). I magistrati hanno dunque pienamente accolto la decisione di primo grado anche se nel caso di specie hanno indicato che per un errore formale il giudizio debba essere ripetuto. I reati di questo tipo restano tuttavia estremamente difficili da provare in aula: la vittima deve immediatamente rivolgersi ad un medico e presentare denuncia, o quantomeno chiedere aiuto anche anonimamente ai centri di consulenza antiviolenza.

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