La Corte di Giustizia dell’Ue ha respinto il ricorso di Ungheria e Polonia contro il meccanismo di condizionalità che lega l’erogazione dei fondi europei al rispetto dello stato di diritto. Budapest e Varsavia chiedevano di annullare il regolamento, varato nel 2020, che permette all’Ue di sospendere i pagamenti provenienti dal bilancio europeo agli Stati membri in cui lo stato di diritto è minacciato. La Commissione europea, incaricata di attivarlo, aveva accettato in accordo con i 27 di aspettare la decisione della Corte prima di agire, nonostante il regolamento a lungo avversato dal blocco di Visegrad sia entrato in vigore a gennaio 2021. “Accolgo con favore la sentenza che conferma la legittimità del regolamento sulla condizionalità”, ha commentato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. “La Commissione difenderà il bilancio dell’Unione dalle violazioni. Agiremo con determinazione”. La ministra della Giustizia ungherese, Judit Varga, ha bollato il verdetto come “abuso di potere” da parte di Bruxelles. La Polonia dal canto suo – con un tweet del vice ministro della Giustizia Sebastian Kaleta – grida all”attacco contro la nostra sovranità“.

Più tardi sono arrivate anche le parole del primo ministro di Budapest, Viktor Orban, che ha definito la sentenza “non giuridica, ma politica e ideologica, fatta abusando del loro potere, vogliono costringerci ad accettare un’idea federale dell’Europa che noi respingiamo – ha detto – La Corte europea si assunta il ruolo di nave ammiraglia delle aspirazioni federative, cercando di costringere gli Stati membri a scegliere questa via, cioè mettere Stati sovrani sotto la tutela delle istituzioni europee. Pensano di ricattarci attraverso il bilancio. Gli Stati nazionali devono respingere questi sforzi”.

L’Ungheria e la Polonia avevano proposto ricorso alla Corte chiedendo l’annullamento del regolamento adottato da Parlamento e Consiglio in cui si istituisce appunto un regime di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri. Il regolamento consente al Consiglio, su proposta della Commissione, di adottare misure di protezione quali la sospensione dei pagamenti a carico del bilancio dell’Ue o la sospensione dell’approvazione di uno o più programmi a carico di tale bilancio. I ricorsi di Ungheria e Polonia erano fondati sostanzialmente sull’assenza di una base giuridica adeguata nei Trattati e, tra l’altro, sul superamento dei limiti delle competenze dell’Unione, oltre a sostenere la violazione del principio della certezza del diritto.
Nelle cause oltre a Ungheria e Polonia che si sono reciprocamente sostenute nel ricorso, sono intervenuti a sostegno del Parlamento e del Consiglio Ue anche il Belgio, la Danimarca, la Germania, l’Irlanda, la Spagna, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Finlandia, la Svezia e la Commissione.

La Corte Ue ha ricordato tra l’altro che il rispetto da parte degli Stati membri dei valori comuni sui quali l’Unione si fonda, che sono stati identificati e condivisi e che definiscono l’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune a tali Stati, tra i quali lo Stato di diritto e la solidarietà, giustifica la fiducia reciproca tra tali Stati. Questo costituisce una condizione per il godimento di tutti i diritti derivanti dall’applicazione dei Trattati a uno Stato membro e l’Unione deve essere in grado, nei limiti delle sue attribuzioni, di difendere tali valori. Il cui rispetto, aggiungono i giudici, non può essere ridotto a un obbligo cui uno Stato candidato è tenuto per aderire all’Unione ma dal quale può sottrarsi dopo l’adesione.

Dall’altro lato, il bilancio dell’Unione è uno dei principali strumenti che consentono di concretizzare, nelle politiche e nelle azioni dell’Unione, il principio fondamentale di solidarietà tra Stati membri. Quindi un meccanismo di condizionalità orizzontale, come quello istituito dal regolamento, che subordina il beneficio di finanziamenti provenienti dal bilancio dell’Unione al rispetto da parte di uno Stato membro dei principi dello Stato di diritto, può rientrare nella competenza prevista dai Trattati di stabilire ‘regole finanziarie’ relative all’esecuzione del bilancio dell’Unione.

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