Non solo smart working da casa nel rispetto di precise fasce orarie in cui essere operativi, restare reperibili e disconnettersi. Per i dipendenti pubblici spunta anche la possibilità di lavorare da remoto e addirittura dall’estero, sia pur con precisi vincoli di tempo e luogo. È quanto emerge dalla nuova bozza di contratto per le Funzioni centrali presentata dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) ai sindacati il 20 ottobre. Un testo normativo ancora in fase di definizione concepito per rispondere al decreto firmato dal ministro Renato Brunetta, che entro 30 ottobre punta a far rientrare in ufficio gli statali sulla base di turni e lavoro ibrido.

Nell’ultima versione del documento destinato agli addetti di ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici e altre realtà di questo tipo è stata infatti cancellata la frase secondo la quale la prestazione può essere eseguita fuori dai locali dell’amministrazione “ma in ogni caso entro i confini del territorio nazionale“. Questo significa che, almeno in teoria, sarà possibile fare smart working anche dall’estero quando siano garantite sicurezza della persona, riservatezza dei dati e piena operatività della sua dotazione informatica. Una condizione fondamentale per alcune categorie come quella dei frontalieri o di chi accompagna il coniuge all’estero.

“Con vincolo di tempo e nel rispetto degli obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni sull’orario lavorativo, il lavoro da remoto può essere svolto anche attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa”, recita la bozza. Nella quale si legge che tale facoltà comporta “l’effettuazione della prestazione in una sede idonea e diversa dall’ufficio assegnato al dipendente”. “Il lavoro da remoto” – prosegue poi il documento – “può essere svolto anche sotto forma di telelavoro domiciliare o in altre modalità come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite”. Per tutte queste modalità a distanza, il nuovo contratto si propone di prevede stessi diritti e stessi obblighi validi per chi opera in presenza, compresi riposi, pause e permessi orari: non sono quindi individuate le tre fasce orarie previste per il lavoro agile (operatività, contattabilità e inoperabilità).

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