Processi più brevi, fino al taglio del 40% della durata, semplificazione dei riti, potenziamento della mediazione per fornire risposte più veloci alle esigenze quotidiane dei cittadini e favorire l’attrazione degli investimenti stranieri, introduzione di un Tribunale per la famiglia e i minori, con più tutele per le donne vittime di violenza. Questi i punti cruciali, in linea con gli impegni assunti dal governo con l’Europa nel Pnrr, della riforma del processo civile.

TRIBUNALE PER FAMIGLIA E MINORI – Fra le novità di maggior rilievo l’istituzione di un unico Tribunale che si occupa di separazioni, divorzi e affidi, indipendentemente dal fatto che il minore sia nato dentro o fuori dal matrimonio. Si prevedono tribunali circondariali e, quale organo centrale, un tribunale distrettuale. I tribunali per i minorenni non sono soppressi, ma trasformati in queste nuove e centrali articolazioni, per valorizzare le loro specializzazioni. Il Tribunale delle famiglie sarà supportato anche da un Ufficio del Processo, costituito da giudici onorari, le cui competenze saranno un valore aggiunto sia per le sedi circondariali che distrettuali. Si introducono anche per il giudizio minorile regole processuali uniformi: contraddittorio, rispetto dei tempi, contenuto e deposito degli atti, poteri del giudice. Si tratta di una riforma processuale che non incide sul diritto sostanziale di famiglia ma ne incrementa le garanzie nei relativi giudizi. Le nuove norme puntano a favorire la rapidità dei procedimenti per le donne vittime di violenza e per i minori: per questo, si rendono ora possibili al giudice civile primi accertamenti, anche sommari, per verificare la violenza, oltre alla possibilità di provvedimenti di protezione. Per quanto riguarda l’iter di affidamento dei minori e l’allontanamento del coniuge violento ci sono novità: in casi di violenza- emersi nei procedimenti civili – il giudice fino ad ora non aveva strumenti di valutazione, ma demandava al giudice penale. Ora si introduce invece la necessità di un immediato coordinamento tra autorità giudiziarie: il giudice civile può raccordarsi con quello del penale, se trova, ad esempio nei casi di separazione, tracce di violenza. E a sua volta, la procura deve mettere a conoscenza del giudice civile eventuali atti contro il coniuge violento. È previsto che qualora vi sia una parte debole economicamente, quest’ultima può chiedere al giudice che una porzione dei redditi possa essere messa a sua disposizione.

PAS, SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE – Altra importante novità prevista dalla riforma è l’esclusione del ricorso da parte dei consulenti alla teoria della sindrome da alienazione parentale (Pas). In base a questo procedimento in passato alcuni minori sono stati sottratti alla madre durante i processi di separazione e divorzio: la teoria, contestata dalla comunità scientifica, era stata già censurata dalla Cassazione lo scorso 17 maggio. Secondo la riforma “Il consulente “si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi”. Ad escludere questa contestata teoria dai futuri processi è stato un emendamento alla riforma presentato dalle senatrici della Commissione d’inchiesta sul femminicidio, presieduta da Valeria Valente. Intervenendo in Aula, Valente ha spiegato il meccanismo: “Una donna subisce violenza per anni e a un certo punto, anche per tutelare i figli, decide di porre fine civilmente a quella relazione. L’uomo si sente attaccato e reagisce con lo strumento più forte, l’uso dei figli. Quando il figlio rifiuta di vedere il padre, questo su suggerimento dell’avvocato accusa la madre di alienazione parentale, e alla donna vengono sottratti i figli, che lei voleva tutelare dalla violenza”. Secondo la sindrome della alienazione parentale, il minore non vuole vedere il padre perché gli viene inculcato l’odio per il genitore da parte della madre, che quindi non risulterebbe più adeguata nell’educazione del figlio, con conseguente affido del minore a una famiglia esterna se non addirittura al padre violento. La riforma prevede che se un minore rifiuta di incontrare un genitore “il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto“. A quel punto il giudice “assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, tenendo conto – nella determinazione dell’affidamento dei figli e degli incontri con i figli – di eventuali episodi di violenza. In ogni caso, viene garantito che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio siano, se necessario, accompagnati dai servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima”. Quindi, seguendo anche le Convenzioni internazionali, il “superiore interesse del minore” prevale sul principio della bigenitorialità, oggi diffuso nella giurisprudenza italiana.

MEDIAZIONE, NEGOZIAZIONE, ARBITRATO – Alcune delle novità introdotte riguardano la valorizzazione delle forme di giustizia alternative, attraverso il potenziamento della mediazione, della negoziazione assistita e dell’arbitrato. La mediazione viene potenziata con tre metodi: incentivi fiscali, riduzione delle spese legali e introduzione, nei casi previsti, del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Viene inoltre estesa l’area dell’obbligatorietà e valorizzata la mediazione demandata al giudice. La negoziazione tramite avvocati viene estesa alle controversie di lavoro e a quelle sull’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio. Si permette inoltre ai coniugi di concordare con la negoziazione assistita in sede di divorzio l’assegno in unica soluzione. L’arbitrato viene potenziato rafforzando le garanzie di imparzialità degli arbitri e attribuendo loro, se le parti sono d’accordo, il potere di emanare misure cautelari.

SEMPLICAZIONI – Quanto alla semplificazione del procedimento, nel processo di primo grado, per fare in modo che la causa arrivi alla prima udienza già definita, vengono introdotti termini intermedi dopo gli atti introduttivi per definire le domande, le eccezioni e le richieste di prova. In questo modo alla prima udienza il giudice potrà imprimere alla causa il suo corso: ammettere le prove, rimetterla subito in decisione, inviare le parti in mediazione. Vengono stabilizzate le innovazioni telematiche introdotte durante l’emergenza covid: udienze gestite per via scritta o da remoto. Tra le novità del processo di primo grado anche l’ordinanza immediata di accoglimento o di rigetto, reclamabile e non idonea al giudicato. Per quanto riguarda l’appello, è prevista la restrizione delle possibilità di sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado e razionalizzazione del ‘filtro’. Nel giudizio in Cassazione, si affermano i principi di chiarezza e sinteticità negli atti introduttivi, si prevede la semplificazione dei riti, l’abolizione della sezione filtro, la riduzione delle ipotesi di decisione con pubblica udienza. Viene poi introdotto il rinvio pregiudiziale in Cassazione, cioè la possibilità per il giudice di investire direttamente la Corte nelle ipotesi di questioni di puro diritto, nuove, di particolare importanza, che presentino gravi difficoltà interpretative, e abbiano carattere seriale. Semplificazione anche per i giudizi in materia di lavoro. Viene abolito il doppio binario creato dalla legge Fornero, con un unico procedimento per i licenziamenti e la previsione di una corsia preferenziale per la trattazione della questione dell’eventuale reintegrazione nel posto del lavoro rispetto agli altri temi eventualmente connessi. Corsia preferenziale e nello stesso giudizio, per eventuali ulteriori domande di tipo economico o risarcitorio. Viene poi afforzata la tutela del credito nel processo esecutivo: oltre alla semplificazione per l’inizio del processo esecutivo con soppressione della formula esecutiva, sono previsti la riduzione di alcuni termini del procedimento di esecuzione, semplificazioni nella procedura di espropriazione presso terzi, la possibilità nelle espropriazioni immobiliari di ampie deleghe ai professionisti incaricati di coadiuvare i giudici. Introdotte la cosiddetta ‘vente privée’, cioè della vendita dell’immobile da parte dello stesso debitore esecutato e le ‘astreintes’ (misure pecuniarie di coercizione indiretta per il caso di mancato rispetto di termini o attività) anche nel processo esecutivo.

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