Qualcuno l’ha definito in questi giorni “un miracolo laico”. E, in effetti, la raccolta firme per il Referendum sull’”eutanasia legale” sta procedendo in maniera quasi prodigiosa, o comunque inaspettata. Quello innescato dalla raccolta firme è però un processo complesso e dall’esito per nulla scontato. Perché si arrivi alle urne, è necessario, infatti, che il quesito superi due successivi controlli: uno presso la Cassazione, e poi il secondo – cosiddetto “di ammissibilità” – ad opera della Corte costituzionale. Solo dopo, si va spediti verso l’indizione del referendum. Ma se una delle due Corti ferma tutto, nisba, niente, finito.

Ora, che il quesito sull’”eutanasia legale” superi agevolmente il controllo di ammissibilità della Corte costituzionale non è cosa scontatissima. Anzi, forse un rischio di inammissibilità c’è. Per capirsi, va ricordato che il referendum in questione ha natura abrogativa: l’espressione del voto favorevole dell’elettore è nel senso di abrogare parte dell’art. 579 del Codice penale, “omicidio del consenziente”. In caso di esito positivo, non sarebbe più perseguibile chiunque cagiona la morte di uomo, con consenso di lui – ma resterebbe punibile soltanto chi abbia cagionato la morte di un minorenne, di una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, o di qualcuno il cui consenso sia stato estorto.

Nel suo controllo, la Corte si occuperà anche di vagliare questo risultato alla luce dei limiti derivanti dalla Costituzione, compiendo una sorta di (pur non dichiarato) controllo di costituzionalità anticipato. E poiché tale giudizio sarà naturalmente orientato dalle decisioni in materia già prese dalla Corte, un giudizio pronostico, con tutte le cautele del caso, chiede di andare a guardare quella giurisprudenza. Il riferimento immediato è, naturalmente, al famigerato caso Cappato. Nel 2019, la Corte dichiarava incostituzionale la norma sull’istigazione e l’aiuto al suicidio nella parte in cui puniva anche (o al contrario: nella parte in cui non escludeva la punibilità di) chi aveva agito in presenza di una disposizione anticipata di trattamento (se le condizioni del malato fossero state previamente verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale).

Una tecnica decisoria un po’ articolata ma ormai ben collaudata, con cui la Corte, piuttosto che eliminare, aggiunge (una situazione di non punibilità, in questo caso), poiché l’incostituzionalità sta in quello che la legge non dice ma avrebbe dovuto dire. Secondo la Corte, dichiarare incostituzionale tout court la norma sull’istigazione e l’aiuto al suicidio, cancellandola del tutto dall’ordinamento, avrebbe lasciato privi di tutela da possibili abusi una serie di soggetti vulnerabili – “persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine” – che potrebbero essere facilmente indotti a “congedarsi prematuramente dalla vita” “magari per ragioni di personale tornaconto”.

Va bene, insomma, “salvare” chi agisce in presenza di una dichiarazione anticipata di trattamento (nelle forme consentite dalla legge del 2017), ma – conclude la Corte – la norma incriminatrice resti operativa per i casi ove manchi questa formale dichiarazione che, in fondo, è l’unico strumento idoneo a certificare la piena e libera volontà del soggetto che dispone della sua vita. Quello cui approda la Consulta è dunque un complesso di “delicati bilanciamenti” – per impiegare le sue stesse parole – che cerca di tenere insieme una serie di valori costituzionali, tutti egualmente meritevoli di tutela.

Il fatto è che un’abrogazione referendaria tout court della norma penale sull’omicidio del consenziente non sembra invece garantire tanti “delicati bilanciamenti”. Anzi, eliminare con colpo di spugna la previsione per cui è punito chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui rischierebbe proprio di realizzare quell’effetto che la Corte aveva scongiurato, “in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nella quali, spesso, simili decisioni vengono concepite”. Una volta abrogata quella disposizione, chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui non è più punibile – salvo i casi del minore, dell’infermo di mente, e gli altri simili. Ma questo è di un’indeterminatezza che la Corte – a volersi mantenere fedele al suo ragionamento – potrebbe trovare intollerabile: chiunque chi? medici? anche chi non è medico? e come? dove? quando? e come si accerta che il consenso sia consapevole e libero? e in che forme va dato? Altro che “delicati bilanciamenti”.

Certo, è vero che le decisioni della Corte qui in commento riguardavano il reato di istigazione o aiuto al suicidio, mentre il referendum ha ad oggetto il reato di omicidio del consenziente, che è un’altra cosa. Ma è ragionevole ritenere che quanto la Corte afferma per l’istigazione e l’aiuto non può che non valere, a fortiori, per l’omicidio del consenziente, che è – nella sistematica del Codice penale – condotta di maggiore disvalore.

Non sorprenderebbe, dunque, che il referendum sull’”eutanasia legale” sia dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale, e che dunque la storia si chiuda lì. D’altra parte, le Camere stanno in questi mesi discutendo un disegno di legge sulla stessa materia. Il 6 luglio scorso alla Camera è stato adottato il testo base che ora approderà in aula. Naturalmente, si potrà e si dovrà discutere, con il contributo di tutti. Ma già il testo base si presenta come un intervento ben più complesso di una abrogazione tout court, con meno inconvenienti anche di natura tecnica, tentando di realizzare quei “delicati bilanciamenti” cui forse la sede parlamentare è la più adatta.

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