La condotta di Antonio Ciontoli fu “non solo assolutamente anti doverosa ma caratterizzata da pervicacia e spietatezza, anche nel nascondere quanto realmente accaduto”. È scritto nero su bianco nelle motivazioni della sentenza pronunciata lo scorso 3 maggio con cui i giudici della Quinta sezione penale della Cassazione hanno confermato la condanna a 14 anni per Antonio Ciontoli, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale, per la morte di Marco Vannini, il 21enne ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. La sentenza ha reso definitive anche le condanne a 9 anni e 4 mesi inflitta lo scorso settembre, al processo d’appello bis, ai due figli di Ciontoli, Martina e Federico, e alla moglie Maria Pezzillo, per concorso anomalo in omicidio volontario.

Gli imputati, scrivono infatti i giudici, “scelsero di non fare alcunché che potesse essere utile per scongiurare la morte, non solo rappresentandosi tale evento ma accettando la sua verificazione, all’esito di un infausto bilanciamento tra il bene della vita di Vannini e l’obiettivo avuto di mira, ovvero evitare che emergesse la verità su quanto realmente accaduto”. Nelle sessantadue pagine di motivazioni, i giudici della Cassazione insistono proprio su questo concetto. Ovvero sulla convinzione che “la preoccupazione della famiglia Ciontoli fosse incentrata esclusivamente sulle conseguenze dannose, derivanti dalla situazione che era venuta a crearsi”. Una convinzione, si legge, che “si evince dal contegno tenuto da tutti gli imputati anche dopo aver appreso della morte di Vannini”.

In merito a Ciontoli, la Cassazione scrive: “Appare del tutto irragionevole prospettare, come fa la difesa, che egli avesse in cuor suo sperato che Marco Vannini non sarebbe morto”. “Ciontoli era ben consapevole di aver colpito Marco Vannini con un’arma da fuoco e della distanza minima dalla quale il colpo era stato esploso”. Inoltre, era consapevole che “il proiettile era rimasto all’interno del corpo del Vannini, come gli aveva fatto notare anche il figlio Federico dopo il ritrovamento del bossolo”. “Sebbene la ferita avesse smesso di sanguinare dopo essere stata tamponata, egli ha necessariamente immaginato – si legge ancora nelle 62 pagine di motivazione – che quel proiettile potesse essere causa di una emorragia interna“.

“Le risultanze delle intercettazioni ambientali acquisite – scrivono ancora i supremi giudici in merito agli altri imputati – restituiscono un quadro illuminante sulla configurabilità del concorso doloso, giacché Antonio, Federico e Martina hanno pacificamente tentato di addivenire ad una versione concordata circa le pistole, su dove si trovassero, su chi le avesse prese e tolte dal bagno”. “Tutti si preoccuparono subito della presenza del proiettile ancora nel corpo di Vannini, tutti ebbero immediata cognizione di tale circostanza e tuttavia nessuno si attivò per allertare tempestivamente i soccorsi, fornendo le informazioni necessarie a garantire cure adeguate al ragazzo ospitato nella loro abitazione e che, sino a quella sera, avevano trattato come uno di famiglia”, si legge in un altro passaggio. “Eppure Vannini si era lamentato per il dolore, aveva invocato aiuto e lo aveva fatto in modo talmente forte che le sue urla erano state distintamente avvertite dai vicini di casa e registrate nelle conversazioni telefoniche con gli operatori del 118″, sottolineano i giudici della Suprema Corte.

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