Le “spese pazze” degli ex consiglieri regionali liguri erano in realtà tutte lecite, in assenza di “parametri predeterminati dalla legge” per stabilirne la pertinenza con l’attività dei gruppi. Lo scrivono i giudici della Corte d’Appello di Genova nelle motivazioni della sentenza che ha assolto tutti e 19 i politici locali – tra cui l’ex viceministro leghista Edoardo Rixicondannati a maggio 2019 per peculato e falso. Secondo il collegio di primo grado, gli innumerevoli pranzi, cene, viaggi e acquisti di doni e gadget addebitati alle casse pubbliche tra il 2010 e il 2012 erano rimborsabili solo se collocati “nell’ambito di iniziative alle quali il consigliere aveva preso parte su richiesta del proprio gruppo (…) e in ogni caso limitatamente ad esborsi accessori a riunioni, incontri, convegni organizzati” dal politico stesso. In caso contrario, seppur “certamente legittimi”, non per questo erano da considerare “un’attività politica i cui costi debbano essere sopportati dalla collettività”. Rixi – ai tempi capogruppo leghista in assemblea regionale – era stato ritenuto responsabile della sottrazione di 56.807 euro e condannato a 3 anni e 5 mesi con interdizione perpetua dai pubblici uffici, dimettendosi dall’incarico di governo nelle ore successive.

Ora però i giudici d’appello ribaltano il paradigma, ricordando come la legge regionale in vigore al momento dei fatti non prevedesse “la necessità di alcuna dichiarazione o dimostrazione di inerenza ai fini dell’ammissibilità della spesa”. E se la stessa legge, “fino a tutto il 2012, stabiliva che i gruppi consiliari avessero l’obbligo di depositare la documentazione delle relative giustificazioni contabili (scontrini e fatture, ndr)”, non imponeva però “il deposito di ulteriore documentazione avente lo specifico ed esplicito riferimento di ciascuna singola spesa alla sua finalità politico-istituzionale”. Insomma, nessuno – secondo la Corte – era tenuto a spiegare la genesi di un dato esborso per ottenere indietro i soldi, purché gli importi non fossero “incongrui, irrazionali o abnormi in base alla comune esperienza” o palesemente riferibili ad attività di natura privata. In primo grado, invece, il dovere di rendicontazione era stato ritenuto implicito e deducibile anche dai principi costituzionali, introducendo “il concetto di coeva giustificazione” quale “vera e propria condizione necessaria per la liceità della spesa”.

La sentenza d’appello, inoltre, spiega come “in linea generale la categoria di spesa “ristorazione” possa ritenersi connaturata all’attività di Consigliere regionale, afferendo a confronto con gli amministratori locali, incontri con le categorie e gli ordini professionali e di organizzazione del lavoro con i propri collaboratori”. Attività, questa, “esperibile soprattutto nei momenti liberi da impegni consiliari (pausa pranzo) e di possibile presenza sul territorio con disponibilità di tempo libero da parte dal potenziale interlocutore (cena), caratterizzate in re ipsa dall’assenza di pubblicità. Non fa quindi differenza – è la sintesi – incontrare un sindaco, un rappresentante di categoria o un’autorità locale in ufficio o al ristorante”. E questo perché l’operato politico degli eletti non è “circoscrivibile alla sola attività svolta in occasione delle sedute istituzionali (…) ma anche ad ogni altra attività comprensiva a promuovere, mantenere e rafforzare il rapporto con gli elettori”, inclusi pranzi, cene e prebende. Luce verde anche per le spese “di rappresentanza” destinate però non all’esterno, ma ai collaboratori del gruppo stesso: come quelle “per l’acquisto di panettoni e spumante destinati alla segreteria del Consigliere regionale”, dichiarate invece illecite in primo grado.

C’è infine il capitolo relativo alle spese di viaggio. La Corte d’Appello giudica rimborsabili con soldi pubblici, in quanto aventi “natura squisitamente politica”, la trasferta del consigliere di Alleanza Nazionale Alessio Saso in Slovenia per una commemorazione in ricordo dei martiri delle foibe, il pellegrinaggio a Cuba del comunista Alessandro Benzi e persino l’iniziativa di Rixi “che percorre il nord Italia per versare nella laguna veneta l’acqua raccolta alle sorgenti del Po”. Pertanto, “in assenza di accertate situazioni di illegalità determinate da indebiti approfittamenti personali”, il collegio non ritiene “che possa ritenersi configurato il contestato peculato”, considerando “significativa” la mancata costituzione di parte civile “dell’unico soggetto costituente certamente parte offesa”, cioè la Regione Liguria. L’assoluzione per il peculato conduce a quella dalle accuse di falso, poiché “i rendiconti – a prescindere dalla loro natura – non risultano falsi, riguardando spese effettivamente sostenute per finalità politiche”. “Sono molto felice per gli imputati, sottoposti per troppo tempo a polemiche e fango, e per questo costretti anche a rinunciare a incarichi che avrebbero meritato per competenza e onestà”, era stato il commento del leader leghista Matteo Salvini dopo la lettura del dispositivo. “Giustizia è fatta, ma ci aspettiamo le scuse dei giustizialisti di professione”.

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