1.Residenza, domicilio, abitazione: dove possiamo e non possiamo andare

Dopo ogni nuovo decreto, le domande “pratiche” dei cittadini sono molte. Stavolta ancora di più, perché il periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio è quello della festività e in molti hanno necessità o semplicemente voglia di trascorrere il Natale con i propri cari. Cosa si chiede al sito del Governo Italiano? Il dpcm del 3 dicembre 2020 prevede che, nonostante i divieti, dal 21 dicembre al 6 gennaio si possa comunque far rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Ma qual è la differenza tra le tre? La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi facile da verificare. In poche parole è il posto dove una persona abita con regolarità. Il domicilio, si legge “è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi“. Un esempio concreto? Se l’individuo ha la residenza, per esempio, a Firenze ma vive e lavora a Milano, anche durante il periodo che va dal 24 dicembre al 6 gennaio può tornare a Milano. Infine, l’abitazione. Qui il concetto è più “volatile” perché non esiste definizione tecnico-giuridica. “È Il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità o con abituale periodicità e frequenza, tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze“, si legge. Anche in questo caso, il facile esempio è la casa che si condivide con il proprio partner o compagno. Anche se lavoriamo altrove e dunque passiamo del tempo in un’altra città, quella che condividiamo con la nostra famiglia è considerabile come “abitazione” e dunque possiamo tornarci nel periodo che va dal 24 al 6.

2.Raggiungere il coniuge

La domanda che si legge sul sito del Governo è secca e diretta: “Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, anche dopo il 21 dicembre, per trascorrere insieme le feste?” La risposta è contenuta nel capitolo 1. (abitazione = sì) ma per togliere ogni dubbio riportiamo fedelmente quanto scritto: “Sarà possibile se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definite nei sensi di cui alla FAQ precedente“.

3.I colori delle zone

Domanda: “Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal “colore” dell’area in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante?”
Risposta: “No, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla”.

4.Le seconde case

Chi possiede una seconda casa per le vacanze chiede se sarà possibile raggiungerla per trascorrerci le festività. Ebbene, fermo restando che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il 1° gennaio 2021) è vietato ogni spostamento, se non per motivi di lavoro, salute o necessità, il sito del Governo Italiano specifica: “Le regole da seguire per recarsi nelle seconde case sono le seguenti: in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già precisati); esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21/12-6/1, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021“. La questione “seconde case” ha diverse declinazioni. Si chiede infatti cosa fare in caso il coniuge raggiunga la seconda casa entro il 20: sarà possibile raggiungerlo dopo e portare i figli? La risposta è no e a questo si aggiunge che “gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono consentiti soltanto entro il 20 dicembre e dopo il 7 gennaio e comunque esclusivamente se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano entrambi in area gialla“.

5. Genitori Anziani

È possibile andare a trovarli durante le festività? Dipende. E quanto scritto sul sito lo rende chiaro: “Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021”. Quindi, prima regola: “giallo con giallo” (sembra una cosa ‘elementare’ ma potrebbe non esserlo, meglio ribadirlo). E dopo? “Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all’interno del proprio comune. In ogni caso, sarà possibile spostarsi tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità o salute“.

Le FAQ che si possono trovare sul sito della Presidenza del Consiglio del Ministri sono molte altre e riguardano il comportamento che dovranno tenere genitori separati o affidatari, possibilità di raggiungere parenti non autosufficienti e quale sanzione si applica in caso di mancata osservanza del dpcm: Sempre la stessa, “la sanzione applicabile rimane quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, in quanto prevista dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”.

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