La responsabilità del datore di lavoro nell’infortunio di un dipendente da contagio Covid è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi. L’Inail – come anticipato dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo – ha chiarito in una circolare come imprenditori e titolari di attività commerciali non rischino né in sede penale né civile in caso di dipendenti che si ammalano sul luogo di lavoro nel caso in cui abbiano rispettato protocolli e linee guida.

Catalfo, intervenendo al question time in Senato, ha tuttavia confermato che “al fine di superare ogni perplessità” e “conferire piena certezza al quadro giuridico” è “attualmente in fase di valutazione e studio un eventuale provvedimento normativo” per chiarire definitivamente che il rispetto integrale delle prescrizioni ‘assolve’ i datori di lavoro.

“Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro – si legge nella circolare dell’Inail – non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Covid, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario”.

Il riconoscimento “dell’origine professionale del contagio – scrive ancora l’Istituto di previdenza – si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio”. Non possono, perciò, confondersi “i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”.

In questi ultimi casi, chiarisce l’Inail, “oltre alla già citata rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dell’imputabilità” quantomeno “a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro”. Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell’Istituto “non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero”. Neanche in sede civile – sostiene l’Inail -l’ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio “potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo nella determinazione dell’evento”.

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