“Su Internet si scrive con l’inchiostro, non a matita”. Iniziano così, con una battuta tratta dal film The Social Network, le conclusioni che l’avvocato generale della Corte di giustizia Maciej Szpunar ha presentato lo scorso 4 giugno ai giudici della Corte di Lussemburgo chiedendo loro di mettere dei paletti – quanto più rigidi possibile – al potere/dovere di Facebook di cancellare dal web contenuti la cui illiceità non sia stata dichiarata da un giudice.

La vicenda oggetto delle conclusioni dell’avvocato generale e sulla quale i giudici della Corte di giustizia dovranno pronunciarsi nei prossimi mesi è semplice nei suoi elementi fattuali ed eguale a decine di altre che si verificano ogni giorno in giro per il mondo.

Un giornale austriaco nell’aprile del 2016 pubblica un articolo dal titolo “I Verdi: a favore del mantenimento di un reddito minimo per i rifugiati” con una foto di Eva Glawischnig-Piesczek deputata al Nationalrat (il Parlamento austriaco), presidente del gruppo parlamentare die Grünen (i Verdi) e portavoce nazionale di tale partito. Un utente di Facebook condivide l’articolo sul social network e lo commenta, indirizzando alla Parlamentare austriaca una serie di espressioni poco lusinghiere: “brutta traditrice del popolo”, “imbecille corrotta”, membro del “partito fascista”.

La deputata scrive a Facebook e chiede – come pure accade decine di migliaia di volte in tutto il mondo – di rimuovere quel commento diffamatorio e ogni altro analogo commento. Facebook risponde picche e la deputata si rivolge ai giudici chiedendo loro di ordinare al social network di rimuovere il commento in questione e quelli dal “contenuto equivalente”. Facebook, a questo punto, lascia il commento al suo posto ma lo sottrae all’accesso a chiunque vi si colleghi dall’Austria. Alla deputata non basta, impugna la decisione e chiede che il commento in questione venga definitivamente cancellato in tutto il mondo e che vengano egualmente cancellati tutti gli altri analoghi commenti.

È qui che la faccenda si complica. I giudici dell’Appello dicono a Facebook che in effetti non basta sottrarre il contenuto all’accesso del pubblico solo dall’Austria, ma che il commento va cancellato per davvero, mentre respingono al mittente la richiesta della deputata di ottenere la cancellazione anche dai contenuti di contenuto equivalente, perché identificarli non è compito di Facebook.

Si arriva in terzo grado: la Corte suprema si ferma e rimette la palla alla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendole di chiarire se sia compatibile con il diritto dell’Unione una decisione che imponga al gestore di una piattaforma che pubblica contenuti prodotti dagli utenti di rimuovere tutti i contenuti analoghi a quello oggetto di un determinato giudizio; e, soprattutto, di estendere la cancellazione di tali contenuti al mondo intero.

La questione sembra tecnica – e forse in parte lo è – ma da come la risolveranno i giudici della Corte di Lussemburgo potrebbe in buona misura dipendere la misura della libertà di informazione della quale, negli anni che verranno, disporremo online.

Ed è per questo che sono preziose le conclusioni appena messe nero su bianco dall’avvocato generale Szpunar, che non ha molti dubbi nel dire che, qualora vi sia l’accertamento dell’illiceità di un contenuto da parte di un’autorità giudiziaria – e solo quando questa condizione ricorra – a Facebook, così come al gestore di ogni altra analoga piattaforma, può al massimo essere ordinato di rimuovere uno specifico contenuto, ovvero quello identificato come illecito e, eventualmente, ogni altro contenuto “identico o di contenuto equivalente” pubblicato dallo stesso utente autore del contenuto originale. A condizione, tuttavia, che il giudice identifichi in maniera puntuale nella sua decisione che cosa debba intendersi per “identità” e “equivalenza di contenuto”, perché una simile valutazione non può essere lasciata al gestore della piattaforma: pena, in caso contrario, consegnare al gestore in questione un ruolo di autentico censore del web.

Val la pena ricordare quanto scrive l’avvocato generale nel tentativo di identificare cosa debba intendersi per “contenuti equivalenti” a quello accertato come illecito. “Il riferimento alle ‘informazioni equivalenti’ o a quelle ‘dal contenuto equivalente’ dà luogo a difficoltà di interpretazione nei limiti in cui il giudice del rinvio non specifica il significato di tali espressioni. È tuttavia possibile desumere dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che il riferimento alle informazioni ‘dal contenuto equivalente’ riguarda le informazioni che divergono a malapena dall’informazione iniziale o le situazioni in cui il messaggio resta, in sostanza, immutato. Intendo tali indicazioni nel senso che una riproduzione dell’informazione qualificata come illecita, la quale contenga un errore di battitura, nonché quella che presenti una sintassi o una punteggiatura diverse, costituisce una ‘informazione equivalente’… Un giudice che, nell’ambito di un’ingiunzione, statuisca sulla rimozione delle ‘informazioni equivalenti’ deve pertanto rispettare il principio della certezza del diritto e garantire che gli effetti di tale ingiunzione siano chiari, precisi e prevedibili. Nel farlo, tale giudice deve ponderare i diritti fondamentali coinvolti e tenere conto del principio di proporzionalità”.

E non basta. Perché l’avvocato generale aggiunge anche che l’utente autore del contenuto dovrebbe sempre avere il diritto di rivolgersi a un giudice perché riveda la decisione con la quale il suo contenuto è stato ritenuto illecito; ciò anche quando non sia stato – come nel caso di specie – coinvolto nel giudizio che ha portato all’ordine di cancellazione del contenuto.

Sin qui tanto buon senso e, soprattutto, uno straordinario rispetto per il bilanciamento tra contrapposti diritti fondamentali. Ma le questioni sul banco della Corte di giustizia non si fermano qui. Ce n’è almeno un’altra che potrebbe creare qualche cortocircuito antidemocratico negli anni che verranno. E’ quella che riguarda l’ampiezza geografica delle misure di oscuramento o cancellazione che il gestore di un social network è chiamato ad adottare in questi casi: una “cancellazione” volta a rendere inaccessibile il contenuto accertato come illecito nel solo Paese del giudice autore dell’accertamento o una cancellazione universale come quella richiesta dalla deputata nella vicenda in questione?

Qui l’avvocato generale nella sostanza dice che, almeno quando si tratta di contenuti diffamatori, la questione non deve essere risolta sulla base del diritto europeo ma sulla base del diritto nazionale e di quello internazionale; ma suggerisce poi che non possa escludersi, in linea di principio, che la portata di ordine di rimozione di un giudice nazionale possa essere extranazionale.

Al tempo stesso, tuttavia, l’avvocato generale si affretta a precisare che il giudice nazionale “dovrebbe limitare per quanto possibile gli effetti extraterritoriali delle sue ingiunzioni” e, pertanto “invece di cancellare il contenuto, detto giudice potrebbe, se del caso, ordinare la disabilitazione dell’accesso a tali informazioni con l’ausilio del blocco geografico”. Anche qui la questione, di origine tecnico-giuridica, è destinata ad avere un impatto straordinario nell’ecosistema informativo globale. Basta pensare a cosa accadrebbe se si validasse il principio della portata universale di un ordine di cancellazione impartito a Facebook da una qualsiasi autorità nazionale nel momento in cui un ordine di questo genere fosse pronunciato dall’autorità di un Paese a basso indice democratico e alto indice censoreo: il contenuto in questione sarebbe condannato all’oblio pur rappresentando, sulla base delle leggi di mezzo mondo, il semplice esercizio della libertà di informazione.

Ora la palla passa ai giudici della Corte e quella che pronunceranno nei prossimi mesi è una decisione fondamentale ai fini della sopravvivenza online di un adeguato livello di libertà di informazione.

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