Quando si decide di vendere un immobile oggetto di ristrutturazione è bene aver presente ciò che prevedono le normative in materia di agevolazioni fiscali. Come riportato in un articolo di Immobiliare.it, le detrazioni fiscali in seguito ai lavori di ristrutturazione sono legate all’immobile, non al soggetto.

Fa sempre fede l’atto di compravendita

In caso di compravendita di un immobile oggetto di ristrutturazione, la detrazione si trasferisce all’acquirente nella quota non ancora utilizzata dal soggetto che aveva sostenuto la spesa iniziale. Le due parti possono anche decidere che sia il precedente proprietario a beneficiarne, purché tale accordo venga indicato nell’atto di compravendita o in una scrittura privata autenticata. In altre parole, non basta specificarlo sul preliminare di compravendita, ma è necessario che lo riporti l’atto definitivo. All’acquirente, invece, non spetta la detrazione se la vendita riguarda solo una quota dell’immobile.

Affitto, usufrutto o donazione

L’atto di compravendita non è l’unica opzione da esaminare. Qualora siano stati l’inquilino o il comodatario a pagare i lavori di ristrutturazione, le detrazioni spetteranno a loro anche dopo lo scioglimento del contratto che li lega all’immobile. Per donazioni a titolo gratuito o permute, invece, le regole sono le stesse della compravendita. Il contratto di usufrutto, al contrario, non prevede la possibilità che le quote di detrazione fiscale non utilizzate dal proprietario passino al beneficiario.

Uno o più eredi? Divisione o congelamento

Anche in caso di successione, le possibilità sono molteplici. L’eventualità più semplice è che l’immobile spetti a un solo erede, che ne deterrà sia il possesso sia la disponibilità: in questo caso avrà diritto anche a usufruire delle detrazioni fiscali relative agli eventuali lavori di ristrutturazione. Se invece gli eredi sono più di uno, la detrazione verrà divisa in parti uguali solo nel caso in cui nessuno usufruisca effettivamente dell’abitazione. Qualora poi l’immobile venga dato in affitto o venduto a terzi, le quote rimanenti saranno rispettivamente “congelate” fino al termine del contratto oppure perse. Infine, l’ultimo scenario prevede che sia l’affittuario a beneficiare delle detrazioni: in tal caso, le detrazioni possono passare al suo eventuale erede solo se subentrerà nel contratto di locazione.

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