La Corte d’appello di Genova ha confermato l’assoluzione per Raffaella Paita, attuale deputata del Partito democratico ed ex assessore regionale alla protezione civile, per i fatti dell’alluvione del 2014 quando il Bisagno esondò e perse la vita l’infermiere Antonio Campanella. Il sostituto procuratore Pier Carlo Di Gennaro aveva chiesto la conferma dell’assoluzione per l’imputata.

Secondo il procuratore capo Cozzi e il pm Dotto, che avevano impugnato l’assoluzione di primo grado, Paita (difesa dall’avvocato Andrea Corradino) “sapeva delle carenze dell’apparato amministrativo più volte prospettate dalla dirigente Gabriella Minervini”. A fronte “della consapevolezza delle carenze dell’apparato amministrativo” e “del quadro meteo allarmante già dal giorno precedente, l’ex assessore avrebbe dovuto prendere in mano le redini” e “intervenire perché rientra tra gli obblighi del ruolo di garanzia del politico”. Non solo. Se si fossero attivati, secondo la procura, tutti gli organismi e organi previsti dalla legge “ci sarebbe stato un allertamento della popolazione che avrebbe potuto attutire i danni”. Paita aveva scelto di essere processata con rito abbreviato. Per il giudice per l’udienza preliminare, Ferdinando Baldini, la diramazione dell’allerta, e la messa in moto della macchina di protezione civile, non spettavano all’assessore regionale Raffaella Paita ma erano compito del dirigente della protezione civile. Al massimo, vista l’irreperibilità di quest’ultima, toccava al suo vice , sostituirsi e prendere le decisioni opportune.

Il gup aveva distinto, prendendo a riferimento le leggi e le delibere regionali, tra il ruolo politico degli assessori e quello tecnico dei dirigenti. Norme che prevedono espressamente che il compito di diramare l’allerta spetta al dirigente del dipartimento di protezione civile (organo regionale) così come quello di attivazione e presidio della sala regionale. “Gli assessori – scriveva il gup – hanno il potere di iniziativa e di iniziativa di natura politica ma sono assolutamente privi di poteri provvedimentali, mentre i poteri di amministrazione e organizzativi spettano ai dirigenti”. L’assessore “stimola l’attività normativa e sovraintende a provvedere alle esigenze organizzative del settore di competenza”. 

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