Attualità del pericolo“, sussistenza di un “rapporto di proporzione”. E ancora “ingiustizia dell’offesa”, “grave turbamento”, “mancata desistenza”. Sono le espressioni tecniche con cui il codice penale tenta di descrivere il modo giusto di comportarsi in una delle situazioni più difficili che si possano immaginare: trovarsi in casa sconosciuti malintenzionati, che violano la nostra intimità e minacciano i nostri beni e i nostri affetti. Per questo l’articolo 52 del codice, che regola i requisiti della legittima difesa, negli ultimi decenni è stato preso di mira – almeno a parole – da politici di destra e di sinistra: troppo restrittivo, è stato detto, troppo attento alle minuzie, quasi avulso dalla realtà nel pretendere che un padre di famiglia minacciato in casa propria faccia attenzione alla proporzionalità tra offesa e difesa o all’attualità del pericolo. La riforma dell’istituto è uno dei punti principali che la Lega di Salvini ha voluto nel contratto di governo firmato con il Movimento 5 stelle: il 24 ottobre scorso è arrivato il sì del Senato al disegno di legge che amplia in modo considerevole la possibilità di attaccare chi viola il proprio domicilio. “La difesa è sempre legittima“, recita uno slogan storico del Carroccio, facendo intendere che la normativa attuale non sia adatta a tutelare chi reagisce ad una minaccia rivolta a sé o ai propri cari.

Per orientarci meglio, partiamo dalla base: cioè dal primo comma dell’articolo 52. “Non è punibile – si legge – chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. La legittima difesa è una di quelle che in linguaggio giuridico si chiamano cause di giustificazione o scriminanti: circostanze in presenza delle quali un comportamento che di per sé costituirebbe reato (come uccidere o ferire qualcuno, o tentare di farlo) non ha rilevanza penale. Succede se chi ha compiuto il gesto è stato costretto a farlo, cioè non aveva alternative, se il pericolo è attuale, cioè non semplicemente temuto o minacciato. E poi, soprattutto, se la difesa è proporzionata all’offesa. Tradotto, significa che non posso massacrare qualcuno di botte per difendere te o altri da uno scippo, come non posso sparare ad un ladro in fuga. Ma non sarò punibile se tolgo la vita a un malintenzionato che punta una pistola verso il mio coniuge o i miei figli. Questi esempi hanno contorni molto netti, ma la maggioranza dei casi si verificano in una sorta di “zona grigia“: posso sparare se sorprendo un ladro in casa di notte e mi accorgo che è armato? E se il ladro sta entrando nella stanza di mio figlio?

L’unico a portare a casa un allargamento di queste maglie, fino adesso, è stato Silvio Berlusconi nel 2006. In uno degli ultimi atti del suo terzo governo, la maggioranza a guida Pdl introdusse un secondo comma all’articolo 52, che disciplina la legittima difesa “domiciliare”: se c’è violazione di domicilio, il rapporto di proporzionalità si presume. È necessario, comunque, che sia minacciata l’incolumità personale: basta anche solo una minaccia ai beni, ma in quel caso non ci dev’essere “desistenza”, mentre dev’esserci “pericolo di aggressione”. In altre parole: sono legittimato a reagire in qualsiasi modo se qualcuno si introduce in casa mia (ma anche in negozio, ufficio o qualsiasi altro luogo di mia pertinenza) e minaccia la mia incolumità o quella di altri. O anche solo se sta rubando qualcosa, ma non desiste (cioè, una volta scoperto, non si dà alla fuga immediatamente) e c’è il rischio che mi aggredisca. L’aspetto più importante è che la presunzione di proporzionalità è assoluta, cioè non rovesciabile. L’ipotetico rapinato non sarebbe condannato nemmeno se si dimostrasse che il rapinatore era sul punto di colpirlo con un pugno, e la reazione è stata una scarica di colpi dritti al cuore.

Ma se all’interno del domicilio c’è già libertà di reazione quasi totale, cosa chiede di più Salvini? È presto detto: vuole la presunzione assoluta di legittima difesa rispetto a ogni atto compiuto “per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. Non più, quindi, la sola presunzione assoluta di proporzionalità, che già esiste: ma anche di tutti gli altri requisiti, compresi l’inevitabilità della reazione e l’attualità del pericolo. La scriminante, quindi, entrerà in gioco pure se l’incolumità fisica nel caso concreto non è mai stata minacciata, e magari neanche i beni (ad esempio, perché suona l’allarme e i ladri scappano). Inoltre, nel testo approvato dal Senato la punibilità è comunque esclusa se chi ha commesso il fatto ha agito “in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Se c’è il “turbamento”, insomma, vale tutto. Anche se chi ha violato il domicilio non è armato, non ha usato violenza né minaccia, non ha messo in pericolo l’incolumità fisica e magari ancora neanche i beni. Basta che il padrone di casa dimostri di aver creduto di essere in pericolo, e di essersi trovato in uno “stato di grave turbamento” che, com’è intuibile, è una definizione talmente larga da essere plasmabile a proprio piacimento da accuse e difese. Quest’ultima modifica, peraltro, è stata votata anche dal Pd, che nel 2017 propose una legge, mai approvata, contenente il concetto di “aggressione in tempo di notte. Ora il provvedimento dovrà passare per il voto della Camera.

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