Il costo per il recesso o il cambio di operatore non potrà superare quello del canone mensile. E niente più addebiti extra per chi lascia prima della scadenza del contratto (di solito 24 mesi). Queste sono solo alcune delle novità contenute nelle nuove linee guida approvate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per il settore delle telecomunicazioni. L’Agcom ha voluto garantire agli utenti regole precise nel momento in cui decidono di recedere da un contratto o di cambiare operatore.

Punto fondamentale quello che stabilisce come le spese di recesso non possano in alcun caso eccedere il canone mensile medio versato dall’utente. In questo modo l’Autorità scongiura il rischio che gli operatori addebitino costi non proporzionati al reale valore del contratto sottoscritto. Ancora, la restituzione degli sconti dovrà essere “equa e proporzionata” al contratto stesso, così come alla sua durata residua. Le aziende non potranno dunque più pretendere la restituzione integrale degli sconti goduti. Altrettanto importante il passaggio in cui si afferma che in caso di rescissione anticipata, l’utente può scegliere se continuare a pagare le rate residue (relative a servizi e prodotti aggiuntivi rispetto al servizio principale) oppure liquidare il tutto in un’unica soluzione.

Altra questione presa in esame dal documento è quella che concerne la durata della rateizzazione dei servizi di attivazione e accessori, che non potrà in alcun caso eccedere i 24 mesi. Si va infine nella direzione che mira ad assicurare una maggiore trasparenza nella comunicazione tra le parti, mediante l’obbligo per gli operatori di rendere nota ogni singola spesa che il contraente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato.

Inoltre, queste linee guida chiariscono che la disciplina delle spese di recesso deve applicarsi a tutti i costi che gli operatori addebitano agli utenti quando questi ultimi recedono dal contratto. Non solo, dunque, ai costi sostenuti dagli operatori per dismettere o trasferire l’utente – che, in base alla legge devono essere commisurati al valore del contratto e ai costi sostenuti dall’azienda – ma anche a quelli relativi la restituzione degli sconti erogati in caso di offerte promozionali, nonché ai costi relativi al pagamento delle rate residue dei prodotti e ai servizi offerti congiuntamente al servizio principale.

“Agcom – sottolinea una nota – ha voluto chiarire le modalità attraverso le quali vigilerà sulla corretta applicazione, da parte degli operatori di telecomunicazioni e di reti televisive, delle norme che regolano il passaggio ad altro gestore o il recesso per volontà degli utenti. In tali situazioni – distinte da quelle di variazioni unilaterali dei termini contrattuali da parte degli operatori, per le quali gli utenti hanno diritto a recedere senza costi o penali – gli operatori possono infatti richiedere la corresponsione di una serie di costi di recesso agli utenti”.

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